Guida al Bonus librerie per l’anno 2024 ed alla presentazione della domande, scadenza 31 ottobre 2025.
Il Ministero della Cultura, direzione generale biblioteche e diritto d’autore, ha provveduto a comunicare a mezzo avviso che (a far data dalle ore 12:00 del 15 settembre 2025 e) fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2025, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, è possibile presentare la domanda per l’ammissione al credito di imposta (cosiddetto Bonus Librerie) riferita all’anno 2024.
L’agevolazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321) e la dotazione finanziaria complessiva per l’annualità 2025 ammonta a 8.250.000 euro.
Nota: non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito d’imposta rispetto alla data di presentazione della domanda in quanto non vige il meccanismo del click day. |
BONUS LIBRERIE: COME FUNZIONA?
Soggetti destinatari e requisiti
Il credito spetta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 in possesso dei seguenti requisiti:
- avere la sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale o pe la presenza di una stabile organizzazione in Italia;
- avere realizzato nel corso dell’esercizio precedente ricavi derivanti da cessione di libri, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati (il limite del 70% dei ricavi sul totale dei ricavi complessivamente dichiarati è da riferirsi alla somma dei ricavi derivanti da cessione di libri sia nuovi che usati nel loro complesso).
Calcolo del Credito d’imposta
Ai fini del calcolo occorre fare riferimento a specifiche voci di spese sostenute (con riguardo al singolo punto di vendita e ai locali di svolgimento dell’attività di vendita di libri) nei limiti previsti dalla norma e alle percentuali di fatturato realizzate nell’anno precedente :
- voci di spesa anno precedente:
- IMU massimale euro 3.000;
- TASI massimale euro 500;
- TARI massimale euro 1.500;
- Imposta sulla pubblicità massimale euro 1.500;
- Tassa occupazione suolo pubblico massimale euro 1.000;
- Spese per locazione (al netto Iva) massimale euro 8.000 (comprese le spese accessorie come quelle inerenti alla registrazione del contratto e non rientra nella voce di spesa utile il canone di leasing immobiliare);
- Spese per mutuo massimale euro 3.000 (rientrano le eventuali spese accessorie: spese notarili, di perizia, assicurativi, ecc);
- Contributi previdenziali del personale dipendente massimale euro 8.000 (sono esclusi i contributi INPS dei soci e del titolare).
Si specifica che nelle spese di locazione rientrano il canone e le eventuali spese accessorie (spese registrazione contratto) sostenute dal locatario ; in materia di Mutuo si deve considerare il costo della rata relativa al capitale al netto degli interessi e le eventuali spese accessorie (spese notarili, di perizia, assicurative).
Il canone di leasing immobiliare non rientra tra le spese utili per il calcolo del credito d’imposta. E’ utile rammentare che, ai fini del calcolo delle spese sostenute, si applica sia il criterio di competenza (spese dovute per l’anno 2024) che il principio di cassa (effettivo pagamento nel 2024). Inoltre occorre ricordare che, come sottolineato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/2022, la Tasi non è più in vigore e che l’imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione del suolo pubblico sono confluite nel canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce, pertanto, in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. |
- limiti di fatturato: la percentuale di rilevanza di ciascuna voce di costo rileva a secondo del fatturato dell’anno precedente relativo alla vendita di libri ovvero:
- fino a euro 300.000: le voci di pesa rilevano al 100 %;
- da euro 300.000 a euro 600.000: rilevano al 75 %;
- da euro 600.000 a euro 900.000 al 50 %
- e oltre i 900.000 euro rilevano al 25%.
Presentazione della domanda
Ai fini della prenotazione del credito, i soggetti interessati devono provvedere alla compilazione di una apposita domanda esclusivamente online attraverso l’applicativo disponibile sul sito della Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali.
La direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali ricorda che anche per l’anno 2024 gli operatori interessati dovranno specificare le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media, grande).
Ai fini della presentazione della istanza devono rinnovare la registrazione al portale anche coloro che hanno presentato istanza per il riconoscimento del credito nello scorso anno o effettuato l’accesso alla piattaforma.
Le domande per richiedere il credito di imposta devono essere presentate dalle ore 12:00 del 15 settembre 2025 fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2025, esclusivamente mediante il portale https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/ previa registrazione del richiedente.
Nota : per la domanda necessita la firma digitale del legale rappresentante della società come risulta dai dati in possesso della Camera di Commercio e l’ordine temporale di presentazione delle domande non rileva ai fini del beneficio. |
Comunicazione del credito d’imposta spettante
La Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali ,dopo aver verificato le istanze, provvede al riconoscimento dell’eventuale credito di imposta spettante entro i 30 giorni successivi dalla domanda. L‘importo massimo del credito riconosciuto è pari a 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
Nota : per ogni gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito d’imposta può essere riconosciuto complessivamente per un importo massimo pari al 2,5% delle risorse disponibili. |
Aspetti fiscali del credito d’imposta
Il credito d’imposta non è imponibile ai fini IRES/IRPEF ed IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello di comunicazione da parte del Ministero competente: codice tributo 6894 con l’indicazione dell’anno in cui è stata presentata la richiesta per il riconoscimento del credito d’imposta.
Il credito deve inoltre essere indicato nel quadro quadro RU del modello redditi dell’anno del riconoscimento del credito d’imposta e nel modello redditi di effettivo utilizzo del credito.
NdR: abbiamo pubblicato qui una guida ai bonus fiscali nel Modello Redditi 2025
Sabato 18 ottobre 2025
Celeste e Marta Vivenzi