Sui piatti pronti da asporto si applica l’Iva al 10%

La legge di bilancio 2021 ha confermato il riconoscimento dell’IVA ridotta al 10% per la vendita di piatti pronti da asporto

Confermata l’IVA al 10 % sulla cessione di piatti pronti da asporto

piatti pronti asporto iva 10Il comma 40 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021 [Legge 178 del 30/12/2020] prevede che le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto vengano considerati come preparazioni alimentari e soggette quindi all’aliquota Iva del 10%, anche se tale servizio viene rese al di fuori della somministrazione.

Con l’approvazione di questa norma viene a decadere il precedente orientamento dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza comunitaria, per le quali la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione degli stessi beni per l’asporto o la consegna a domicilio non sono la stessa cosa.

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Somministrazione di alimenti e bevande e cessione per asporto o consegna a domicilio a confronto

Nella somministrazione prevale una prestazione di fare e viene quindi assimilata ad una prestazione di servizi, mentre nel secondo caso la fornitura di alimenti e bevande resa senza un servizio di supporto viene inquadrata più come una cessione di beni.

Il legislatore ha stabilito che le somministrazioni di alimenti e bevande sono assoggettate ad aliquota Iva del 10% mentre per le cessioni da asporto o a domicilio si applica l’aliquota ridotta o ordinaria di ogni singolo bene.

 

La crisi da Covid-19 giustifica la novità legislativa

In considerazione delle restrizioni imposte per contenere la diffusione del Covid-19, l’aggiornamento legislativo è stato quanto mai importante dato che molti esercenti si sono attivati per garantire la consegna o domicilio o il semplice servizio di asporto, in luogo dell’ordinaria attività di somministrazione.

Precedentemente invece lo stesso MEF, rispondendo ad una interrogazione parlamentare n. 5-05007 dello scorso 18.11.20, giungeva a considerare la somministrazione cessione per asporto o domicilio, solamente se l’asporto integrava la quotidiana somministrazione. Non molto tempo dopo, anche l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su questo tema ribadendo, con la risposta a interpello n. 581/2020, la sostanziale distinzione tra l’attività di somministrazione e quella di cessione per l’asporto, creando solamente confusione per tutti gli esercenti coinvolti.

Il problema di fondo è sostanzialmente quello di distinguere tra somministrazione e asporto ai fini Iva, ovvero tra prestazione di servizi e cessione di beni, andando a imputare correttamente l’aliquota sui piatti pronti, intesi come piatti precotti o dove non è richiesto un intervento umano significativo per servirlo al cliente e sui pasti preparati per poter essere consumati all’istante al di fuori delle somministrazioni.

Conclusioni

Su queste operazioni ora con la conferma legislativa si applica l’aliquota Iva del 10% essendo “permesso” considerare i piatti pronti e i pasti preparati ricompresi al n. 80 della Tabella A, parte III, allegata al DPR. 633/72.

Secondo il legislatore, con il termine “preparazioni alimentari”, occorre considerare anche le cessioni di piatti pronti e di pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

In questo modo, nonostante l’asporto o la consegna o domicilio restano inquadrati come cessione di beni, si applicherà l’aliquota Iva ridotta al 10% (e non quella ordinaria del 22%).

La norma, oltre a consentire l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta anche retroattivamente in quanto trattasi di interpretazione autentica, non sembra nemmeno andare in contrasto con la disciplina comunitaria.

 

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“Asporto e consegna a domicilio dei ristoranti confermata IVA al 10%”

“Consegna pasti da asporto a domicilio: applicazione IVA”

 

A cura di Gianfranco Costa e Alberto De Stefani

Sabato 16 gennaio 2021

 

L’intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico:

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