Asporto e consegna a domicilio dei ristoranti confermata IVA al 10%

In questi ultimi tempi ci si è chiesti spesso se fosse corretta l’applicazione dell’IVA al 10% nel caso di consegna di cibo per asporto o consegna a domicilio da parte dei ristoranti.

In questi ultimi tempi ci si è chiesti spesso se fosse corretta l’applicazione dell’IVA al 10% nel caso di consegna di cibo per asporto o consegna a domicilio da parte dei ristoranti.

Il 10% è l’aliquota prevista per la somministrazione di alimenti e bevande da parte di ristoranti, in loco. Il dubbio che era nato era se nel caso di cessione per asporto o consegna a domicilio, non trattandosi di somministrazione, i ristoranti dovessero applicare l’IVA ordinaria del 22% applicabile alle cessioni di beni, anzichè quella ridotta. 

Il giorno 18 novembre 2020 il Sottosegretario all’Economia On. Alessio Villarosa ha risposto ad una interrogazione “a risposta immediata” posta in sede di VI Commissione (Finanze) chiarendo finalmente quale aliquota IVA sia corretto applicare.

Nell’esporre il parere del Governo il Sottosegretario ha premesso che ai sensi del numero 121 della tabella A, parte tre, allegata al D.P.R. 633/1972 scontano l’IVA al 10% le somministrazioni di alimenti e bevande (anche effettuate mediante distributori automatici); tale disposizione recepisce il n. 12 bis dell’allegato tre della Direttiva C.E. 2006-112 che consente agli Stati membri di assoggettare ad aliquote ridotte i servizi di ristorazione e catering.

I vari DPCM emanati in questo sfortunato periodo di Coronavirus hanno limitato le aperture al pubblico di ristoranti, bar, pub, pasticcerie e gelaterie ma sono rimaste consentite le attività di ristorazione con consegna a domicilio – sempre beninteso nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le attività di confezionamento che per quelle di trasporto – nonchè fino a determinati orari serali la consegna per asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Allo stato attuale, tenuto conto della riduzione dei coperti disponibili per la somministrazione in loco degli alimenti a causa del rispetto degli stringenti vincoli igienico-sanitari, anche la vendita da asporto e le consegne a domicilio rappresentano modalità mediante le quali gli esercizi interessati possono svolgere la loro attività.

Il Sottosegretario Villarosa ha concluso la sua risposta all’interrogazione affermando che le varie ipotesi, somministrazione in loco di alimenti e bevande, vendita da asporto e consegna a domicilio possono rientrare nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%, ai sensi del punto 12 bis o punto 1 dell’allegato 3 della direttiva Iva che elenca beni e servizi per i quali è possibile applicare un’aliquota in conformità dell’articolo 98 della direttiva Iva.

 

19 novembre 2020

CommercialistaTelematico