Consegna pasti da asporto a domicilio: applicazione IVA

A causa dell’emergenza Coronavirus, e per effetto delle chiusure obbligatorie di numerose attività commerciali, sembra utile approfondire una fattispecie afferente l’attività di somministrazione, con particolare riferimento alle attività di ristorazione, pub e pizzerie.
Molte di queste attività, spinte dalla necessità, si sono reinventate spingendosi oltre i loro abituali standard operativi attivando il servizio di consegna a domicilio.
Cosa cambia ai fini IVA? Forse l’aliquota IVA al 10% non è quella corretta…

consegna pasti domicilio ivaEmergenza da Covid-19 e consegna pasti a domicilio: premessa

In costanza di emergenza sanitaria COVID19, e per effetto delle chiusure obbligatorie di numerose attività commerciale, sembra utile approfondire una fattispecie afferente l’attività di somministrazione.

Il riferimento ricade su tipiche attività di ristorazione, pub, pizzerie.

In particolar modo osserviamo come molte di esse, piuttosto che bloccare ogni forma di attività, tendono ad “inventarsi” qualsiasi forma di sopravvivenza dettata dal bisogno.

Ecco dunque che la naturale conseguenza è quella di offrire servizi a domicilio mediante la creazione di servizi specifici telefonici o ancor meglio di App delivery.

Ciò premesso emerge la necessità di rammentare il diverso regime fiscale IVA cui le attività si proiettano per effetto delle scelte operate; laddove la “consuetudine” di considerare sic et simpliciter la prestazione con iva al 10% non appare sempre corretta.

 

Quale regime fiscale IVA applicare

Facciamo un passo indietro e precisiamo la fondamentale distinzione fra somministrazione di alimenti e bevande, rispetto alla cessione di beni.

In tal senso il principio di diritto n. 9 della Direzione Centrale Grandi Contribuenti è di assoluta chiarezza:

In merito all’applicazione dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 occorre, ai fini del corretto inquadramento fiscale, distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni.

La distinzione si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” (cfr. ris. n. 103 del 2016).

Inoltre, mentre lasomministrazione di alimenti e bevande è assoggettata all’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, la “cessione” dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.

Necessita pertanto chiarire il perimetro della somministrazione / servizio / aliquota 10% rispetto alla cessione bene / aliquota propria del bene.

 

Cessione di un bene

Soprattutto se tale bene è un alimento o una bevanda: si tratta di un contratto di compravendita attraverso il quale viene trasferita la proprietà dell’alimento o della bevanda.

Quando viene ceduto un bene, l’IVA applicabile alla transazione è quella propria del bene ceduto, come da lettura delle tabelle allegate al Decreto IVA.

  • Ad una birra si applicherà l’IVA del 22%;
  • per la frutta il 4%
  • per la salsiccia sarà il 10%

 

Somministrazione di alimenti e bevande

Viene richiamato tre volte:

  • l’art. 3 considera prestazioni di servizi le somministrazioni di alimenti e bevande;
     
  • l’art. 22 esonera da fatturazione (obbligando però all’emissione di scontrino o ricevuta) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi;
     
  • il numero 121 della Tabella A, parte terza, assoggetta ad aliquota del 10% “le somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande” e quindi indipendente che gli alimenti somministrati siano di per sé assoggettati ad aliquota del 4%, del 10% o del 22%.

Ancor più nel merito con il termine “somministrazione” s’intende una operazione che consente la consumazione presso l’esercizio dell’alimento o della bevanda; generalmente i locali che esercitano tale attività (bar e ristoranti) hanno una specifica licenza amministrativa che consente, ad esempio, l’impiego di tavoli o sedie

Ecco dunque che le attività svolte fuori dai locali ove si esercita attività di somministrazione, rientrano nel novero delle cessioni dei beni.

Rappresenta un’eccezione il catering con servizio, naturalmente svolto fuori dai locali oggetto di licenza.

In questo senso la risoluzione AdE numero 107 del 1998 che ha rilevato come le cessioni di piatti di asporto (minestre, zuppe, paste alimentari cotte) sono considerate cessioni di beni con aliquota IVA propria del bene ceduto.

 

Somministrazione alimenti e bevande tramite app delivery

Interessante ancora la Direzione Regionale Lombardia in risposta ad interpello 904-46 del 2016 che precisa che non configura un servizio di somministrazione di alimenti e bevande quello di app delivery, ciò che si traduce di fatto in ordinazione e pagamento con smart device di un pasto realizzato da ristoranti a fronte di consegna presso il proprio domicilio.

 

Consegna pasti a domicilio: considerazioni conclusive sull’IVA applicabile

In conclusione massima attenzione, dunque, all’Iva applicata sui beni oggetti di cessione da asporto, ove, ad esempio, le bevande, il trasporto va “scontrinato” al 22% e non un tutt’uno al 10% con gli alimenti.

Ciò peraltro riduce la marginalità e giustifica un listino sensibilmente diverso rispetto a quello praticato se il pasto viene consumato nei locali di esercizio.

Ciò che ci auguriamo accada quanto prima.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…Somministrazione di pasti e bevande nel ristorante a proprietario e dipendenti 

 

A cura di Pierpaolo Bilotta

Giovedì 23 aprile 2020