La somministrazione di cibi e bevande a favore di dipendenti, soci e familiari del ristoratore costituisce una prassi consolidata in tale rapporto di lavoro: si tratta di una prestazione di servizi, non assoggettabile a IVA ove non superi la soglia di euro 50,00 per singola somministrazione.
Analogamente, le stesse prestazioni non hanno rilievo ai fini delle imposte dirette.
Somministrazione di pasti e bevande nel locale di ristorazione da parte del titolare, della sua famiglia o dei dipendenti
Solitamente nei locali dove si effettua somministrazione di pasti e bevande (per esempio, ristoranti, bar, pizzerie, trattorie, osterie, gelaterie, bar bianchi, wine bar, birrerie, pub, enoteche, sala da the e simili, tavole calde, self service, eccetera) è prassi la fruizione del servizio di ristorazione da parte del proprietario del ristorante, della sua famiglia oltre che dei dipendenti.
Nonostante l’Amministrazione finanziaria abbia esplicitamente riconosciuto l’irrilevanza Iva dell’autoconsumo di pasti e bevande consumati da proprietari e lavoratori subordinati, entro la soglia di € 50,00 per ciascuna somministrazione, in sede di verifica si registrano ricostruzioni dei ricavi aziendali determinati in via induttiva in funzione dei prodotti “autoconsumati” (annotati in via extra contabile nel registro dei corrispettivi o in altra documentazione) con conseguente imponibilità anche ai fini reddituali.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale di Legittimità ha sancito il principio secondo la somministrazione dei pasti a favore del titolare dell’azienda di ristorazione e dei suoi dipendenti non costituisce ricavi ai fini reddituali ed non è assoggettabile ad Iva.
Normativa IVA sulla somministrazione in autoconsumo
In ambito Iva, la norma di riferimento risiede nei commi 2 e 3, dell’art. 3, D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
Il comma 2, dell’art. 3, ricomprende tra le prestazioni di servizi imponibili ad Iva “…le somministrazioni di alimenti e bevande…”; il comma 3, delimita l’imponibilità ad Iva quando il valore della (singola) somministrazione di pasti e bevande, effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, eccede il valore di euro cinquanta.
Come osservato dalla stampa specializzata [1] il valore della singola somministrazione, ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/72, è rappresentato dall’ammontare delle spese sostenute per la relativa effettuazione, quando rilevanti ai fini IVA (costo delle materie prime, consumo di energia, ecc.) [2].
Pertanto, la fornitura a titolo gratuito di pasti e bevande da parte di un’impresa al suo personale (oltre che al titolare medesimo ed ai suoi familiari) all’interno dei locali aziendali non rileva ai fini Iva se di valore unitario, cioè per singola somministrazione, non super