I patti parasociali che prevedono opzioni put e call per la fuoriuscita di un socio da una società, anche in caso di società ad assetto proprietario variabile, non ricadono nell’ipotesi di patto leonino, vediamo però le condizioni.
La Corte di cassazione ha espresso un principio di rilievo sistematico per la contrattualistica societaria: le clausole di opzione put e call inserite in un patto parasociale non costituiscono, di per sé, un “patto leonino”, purché non si traducano nell’esclusione totale e costante di un socio dalla partecipazione agli utili e alle perdite.
Il patto leonino nel codice civile
L’art. 2265 c.c., norma di ordine pubblico inderogabile, sanziona con la nullità gli accordi che svuotano la partecipazione sociale del suo elemento essenziale, il coinvolgimento del socio nel rischio d’impresa e nella ripartizione dei risultati economici. La giurisprudenza di legittimità interpreta in senso restrittivo tale divieto, limitandolo ai casi in cui l’esclusione sia assoluta e permanente, incidendo su entrambe le componenti economiche (utili e perdite) e rendendo la presenza del socio una mera apparenza formale.
Nel solco di questo orientamento, la Corte afferma che il patto con cui un socio ottiene, al verificarsi di determinate condizioni, il diritto di vendere la propria partecipazione (opzione put) o di riacquistarla (opzione call) a un prezzo convenuto non integra in automatico una violazione dell’art. 2265 c.c.. Tali strumenti rispondono a un’esigenza economica tipica delle operazioni di investimento, assicurare una via d’uscita predeterminata e rendere liquido un apporto altrimenti destinato a rimanere illiquido, senza alterare la sostanza della partecipazione societaria durante la sua durata. La Suprema Corte chiarisce che:
“Il divieto di patto leonino non si oppone a patti che disciplinano l’uscita programmata dell’investitore o la liquidazione della sua quota a valori predeterminati, quando il socio resta effettivamente partecipe del rischio imprenditoriale nel periodo in cui detiene la partecipazione.”
Diversamente, la nullità ex art. 2265 c.c. è configurabile solo se la clausola, sin dall’inizio e per tutta la durata del rapporto, sterilizzi la possibilità di conseguire utili e, al contempo, immunizzi dalle perdite.
Il caso de quo: un complesso patto parasociale per SPA a partecipazione pubblica
La vicenda, analizzata dalla Cassazione con ordinanza 26 maggio 2025, n. 14016, trae origine da un intervento di finanza pubblica regionale F.C. S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Calabria era stata chiamata a rafforzare il capitale di E.F. S.p.A. (poi trasformata in C. S.r.l.) nell’ambito di un programma di promozione dell’imprenditoria locale. In esecuzione di tale misura, F. C. aveva sot