Soggetti trimestrali IVA: maggior tempo per la registrazione delle fatture

Facciamo il punto sui maggiori termini per la registrazione delle fatture attive dei soggetti IVA trimestrali…
Lo scopo del legislatore è quello di allineare i termini di registrazione delle fatture attive ai termini di liquidazione anche per i soggetti passivi che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale

Soggetti IVA trimestrali e Legge di Bilancio 2021: nuovi termini di registrazione fatture

registrazione fatture soggetti iva trimestraliLa Legge di Bilancio 2021 all’art. 1 comma 1102 modifica i termini di registrazione delle fatture attive per i soggetti passivi IVA, che su opzione ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/99 effettuano le liquidazioni periodiche su base trimestrale.

Viene concessa l’annotazione delle fatture emesse, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento alla stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Per fare un esempio pratico, la fattura emessa in data 30 marzo 2021 in relazione ad una prestazione di servizi il cui corrispettivo è pagato il giorno stesso, potrà essere registrata entro il più ampio termine del 30 aprile 2021, concorrendo così alla liquidazione IVA del primo trimestre 2021 il cui termine per i soggetti che effettuano le liquidazioni su base trimestrale è il 17 maggio 2021 ai sensi dell’indicato art. 7 del DPR 542/99.

Lo scopo del legislatore, come si può leggere dalla Relazione Illustrativa al Ddl di Bilancio 2021, è dunque quello di allineare i termini di registrazione delle fatture attive di cui all’art. 23 del DPR 633/72 ai termini di liquidazione anche per i soggetti passivi che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale.

È giusto tenere presente, che la facoltà di effettuare le liquidazioni periodiche IVA con periodicità trimestrale di cui all’art. 7 del DPR 542/99, è consentita ai soli soggetti passivi che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi; 700.000 per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Tale novità normativa prevista dalla legge di bilancio 2021 fa seguito alle modifiche introdotte, per le generalità dei soggetti passivi IVA dell’art. 12 del DL 119/2018 in merito ai termini di annotazione delle fatture emesse ex art. 23 del DPR 633/72.

In merito alla modifica descritta si era espressa l’Agenzia delle Entrate (con la circolare n. 14/2019) affermando, che la novità è da leggersi:

“alla luce dei principi generali dell’ordinamento tra cui quello di tenuta di un’ordinata contabilità così che la numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell’imposta”.

 

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A cura di Francesco Costa

Mercoledì 20 gennaio 2021

 

L’intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico:

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