TFR: premessa generale
Durante la fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 molti lavoratori hanno usufruito della “cassa integrazione guadagni” o di altre forme di Ammortizzatori sociali (FIS, Cig in Deroga e Fondi FSBA) che hanno permesso alle imprese di sospendere temporaneamente, in modo totale (CIG a zero ore) o parziale, l’attività lavorativa.
In alcuni periodi i lavoratori che non potevano usufruire degli ammortizzatori sono stati assenti dal lavoro utilizzando le “Ferie e i Permessi” ovvero sono stati sospesi senza retribuzione.
Tutti questi strumenti hanno influenzato notevolmente la retribuzione dei lavoratori sotto molti aspetti e con il presente contributo si punta il mouse sulla normativa generale in materia di calcolo della “retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR” in quanto nei prossimi giorni le aziende dovranno provvedere al relativo calcolo rendendo di fatto necessario un ripasso delle regole.
Nota
Come disposto dalla Legge n. 297/82 il T.F.R. (Trattamento di fine rapporto) è un accantonamento in percentuale sulla retribuzione che viene liquidato in caso di cessazione del rapporto di lavoro (la normativa in vigore prevede la possibilità di chiedere anticipazioni, dopo 8 anni, in presenza di alcune condizioni del lavoratore).
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La normativa generale in materia di calcolo della retribuzione utile ai fini del TFR: i punti principali
Come noto l'articolo 2120 del codice civile dispone che l’ammontare del Tfr spettante al lavoratore è uguale alla somma per ciascun anno di servizio della “retribuzione utile divisa per 13,5” (in pratica il 7,41% della retribuzione).
Fatto sempre salvo quanto dettato in materia dal CCNL di riferimento per determinare correttamente la “retribuzione utile ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto” è utili sottolineare, in via generale, che sono utili ai fini del calcolo “