Esonero TFR e Ticket NASpI per aziende in crisi: le istruzioni

di Antonella Madia

Pubblicato il 6 novembre 2020

Le aziende in crisi, sottoposte a procedura fallimentare o ad amministrazione straordinaria, a seguito di concessione di CIGS, per gli anni 2020 e 2021 possono accedere all’esonero dal versamento del TFR per la retribuzione persa, oltre che al versamento del ticket licenziamento.

Esonero TFR e Ticket NASpI per aziende in crisi: premessa

esonero TFR e Ticket NASpILe società sottoposte a procedure fallimentari o in amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 43-bis del D.L. n. 109/2018, convertito con L. n. 130/2018, se destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di CIGS per cessazione dell’attività produttiva, possono accedere per i lavoratori ammessi all’integrazione salariale:

  • all’esonero dal versamento delle quote di accantonamento del TFR relativo alla retribuzione persa;
     
  • all’esonero dal versamento del Ticket NASpI per gli anni 2020 e 2021.

Con il Messaggio n. 3920 del 26 ottobre 2020 l’INPS specifica come accedere a tali esoneri.

L'argomento era stato già affrontato sul ns. sito all'articolo "Sospensione di Ticket NASpI e quota di accantonamento del TFR per le aziende in CIGS"

 

Le precedenti istruzioni

Il Decreto Legge n. 109/2018 ha introdotto la possibilità di accesso alla CIGS per le aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività aziendale.

Tale possibilità secondo quanto chiarito dalla Circolare MLPS n. 15/2018, può essere riconosciuta anche in favore di aziende in procedura concorsuale.

Le prime istruzioni sul