Sospensione di Ticket NASpI e quota di accantonamento del TFR per le aziende in CIGS

Il cd. “Decreto Genova”, ha previsto la possibilità di accesso alla CIGS per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato la propria attività produttiva senza aver ancora concluso la procedura di licenziamento di tutti i lavoratori, e per le imprese in corso di cessazione. In aggiunta dà anche la possibilità di essere esonerati dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e dal pagamento del Ticket NASpI; il Ministero del Lavoro interviene in questo contesto a specificare ulteriormente le condizioni e le modalità per l’accesso all’esonero

Sospensione di Ticket NASpI e quota di accantonamento del TFR per le aziende in CIGS Il D.L. n. 109/2018, cd. “Decreto Genova”, ha previsto la possibilità di accesso alla CIGS per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato la propria attività produttiva senza aver ancora concluso la procedura di licenziamento di tutti i lavoratori, e per le imprese in corso di cessazione. In aggiunta, l’art. 43-bis del D.L. citato (introdotto in sede di conversione in Legge) dà anche la possibilità di essere esonerati dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e dal pagamento del Ticket NASpI; la Circolare n. 19/2018 del Ministero del Lavoro interviene in questo contesto a specificare ulteriormente le condizioni e le modalità per l’accesso all’esonero di cui all’art. 43-bis.

 

CIGS per crisi aziendale nel Decreto Genova

Con il D.L. n. 109 dello scorso 28 settembre 2018, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle Infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e altre emergenze”, sono state introdotte delle disposizioni che permettono di riconoscere un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale fino a 12 mesi in favore delle imprese che:

  • abbiano cessato la propria attività produttiva ma che non abbiano ancora concluso la procedura di licenziamento di tutti i lavoratori;
  • siano in corso di cessazione;

ricorrendo ovviamente tutti gli altri presupposti fissati da parte della normativa.

Il trattamento, come specificato dalla norma, può essere concesso in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, cioè con riferimento alla durata massima complessiva nel quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva.

Potranno però accedere al trattamento di CIGS in favore dei propri dipendenti solo le imprese che abbiano cessato, in tutto o in parte, l’attività produttiva o assumano la decisione di cessarla (eventualmente nel corso dell’intervento di integrazione salariale di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2015 a seguito dell’aggravarsi delle iniziali difficoltà), qualora sussistano le concrete prospettive di:

  • cessione dell’attività medesima con il riassorbimento del personale ai sensi dell’art. 3 del Decreto n. 95075;
  • piani di reindustrializzazione, anche presentati dalla medesima azienda in cessazione.

 

Esonero previsto dall’articolo 43-bis

Senza poter entrare in tal contesto troppo nel merito di quanto previsto nell’articolo 44, appare opportuno concentrarsi sulla novità introdotta dall’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018, introdotto a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione con Legge n. 130 del 16 novembre 2018.

Esso infatti prevede la possibilità che le aziende in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale appena citato, per gli anni 2019 e 2020, possano essere esonerati dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del cd. “contributo di licenziamento”, denominato anche “Ticket NASpI”.

La Circolare n. 19/2018 del Ministero del Lavoro entra così nel merito di quanto ultimamente introdotto con il “Decreto Genova”, andando a precisare con che modalità tali soggetti potranno accedere all’esonero in questione.

 

Esonero per le quote di accantonamento del TFR

L’articolo 44 del D.L. n. 109/2018, prevede che il trattamento straordinario di integrazione salariale possa essere riconosciuto anche in favore dei lavoratori dipendenti di imprese in procedure concorsuali. L’articolo 43-bis stabilisce poi che le società esclusivamente in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto citato per gli anni 2019/2020 sono esonerate – per il medesimo periodo di tempo – dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro autorizzate ai sensi dell’articolo 44.

Entrando nel dettaglio dei principi generali, espressi dal D.Lgs. n. 148/2015, le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di cassa integrazione guadagni sono a carico del datore di lavoro, mentre quelle riguardanti la retribuzione persa a seguito di riduzione dell’orario di lavoro per stipula di un contratto di solidarietà sono a carico della gestione di afferenza ad eccezione di quelle relative ai lavoratori che subiscono un licenziamento per motivo oggettivo ovvero nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo.

La norma in esame stabilisce però che le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del D.Lgs. n. 109/2018, per le mensilità di CIGS afferenti agli anni 2019/2020, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto riguardante la retribuzione persa per riduzione oraria o sospensione di lavoro.

 

Esonero dal pagamento del Ticket NASpI

La disposizione in esame prevede anche che le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano beneficiato del trattamento di CIGS negli anni 2019/2020, per il periodo in questione sono esonerate anche dal pagamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della L. n. 92/2012 e ss.mm., ossia dal pagamento del Ticket NASpI.

 

Le istruzioni operative rimandate all’INPS

Operativamente, la Circolare n. 19/2018 del Ministero del Lavoro rimanda a una futura Circolare che dovrà essere emanata dall’INPS, la quale permetterà di comprendere come sarà possibile far valere questo esonero da parte dei datori di lavoro citati.

In linea di massima, la Circolare MLPS specifica che le aziende dovranno fornire la stima delle misure di esonero alle quali richiedono l’ammissione, inserendo la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferente alla retribuzione persa nel periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, e la misura complessiva del contributo previsto ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della L. n. 92/2012, da calcolare con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale straordinario autorizzato ai sensi della legge citata.

Così, le suddette misure di esonero dovranno essere riportate nel decreto di autorizzazione della CIGS, ma poi dovrà essere emessa una specifica autorizzazione da parte dell’INPS sulle cui modalità ancora si sa poco.

Si ricorda solamente che con specifico riferimento alle quote di TFR collegate al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria fruito nell’anno 2019, l’esonero potrà essere autorizzato dall’INPS nell’anno 2020, mentre per quello relativo all’anno 2020 esso potrà essere autorizzato dall’INPS nell’anno 2021, sempre che non venga superato il limite massimo di spesa, e che l’azienda abbia effettuato la richiesta in ordine cronologico tale da garantire la concessione del beneficio in esame.

Così con apposito messaggio l’INPS detterà delle specifiche istruzioni per l’applicazione delle misure di esonero previste dall’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018 nell’ambito delle quali saranno anche riportati gli obblighi informativi a cura dei rappresentanti sindacali delle società ammesse all’esonero in esame.

 

Desideri approfondire ancora? Ti invitiamo a leggere:

“Calcolo del TFR: determinazione della retribuzione utile e possibili riflessi delle assenze da Covid”

“Nuova gestione degli ammortizzatori sociali e novità del Decreto Legge 52/2020 in materia di CIG”

“La tassazione della quota di rivalutazione del TFR: in scadenza l’acconto del 16 dicembre 2020”

“Contratti a termine e ammortizzatori sociali: deroghe previste nella Legge di conversione del DL Cura Italia”

 

Antonella Madia

3 gennaio 2019