Come ogni anno, il prossimo 16 dicembre 2020 scade anche il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR. Si tratta di un adempimento che tocca tutti i datori di lavoro. In questo intervento analizziamo le regole di calcolo, di versamento e contabilizzazione dell’acconto da versare.
Tassazione quota di rivalutazione del TFR: premessa generale
Come noto entro il prossimo 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR e la normativa in materia di tassazione del Trattamento di fine rapporto ne prevede la scomposizione in due entità economiche di natura diversa:
- la prima di “natura finanziaria” caratterizzata da una rivalutazione come previsto dall’art. 2120 del codice civile;
- la seconda invece, pari al trattamento depurato dall’imposta sostitutiva, costituisce la vera e propria “quota di Tfr” da elargire al lavoratore.
Il trattamento di fine rapporto è riconducibile alla categoria dei redditi di lavoro dipendente (articolo 49 del Tuir) in quanto somma derivante da rapporti aventi per oggetto una prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.
Il Decreto legislativo n. 47/2000 e il successivo decreto correttivo 168/2001 hanno introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, una riforma della disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto che prevede distinte modalità di tassazione per le quote del Tfr e per le rivalutazioni del trattamento medesimo.
La rivalutazione del Tfr ai fini fiscali non è equiparata alla quota di trattamento di fine rapporto e quindi assoggetta a tassazione separata, ma viene trattata come un reddito di capitale e assoggettata ad una apposita aliquota sostitutiva.
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Nota
L’adempimento è a carico del datore di lavoro solo nel caso in cui il TFR sia stato mantenuto in azienda o per le aziende con almeno 50 dipendenti se destinato al Fondo di Tesoreria dell’INPS (per i lavoratori aderenti ad una forma pensionistica complementare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva potrà riguardare esclusivamente le quote di rivalutazione annuale del TFR relative al fondo maturato fino al 31.12.2006 mantenute in azienda).
Nel TFR accantonabile e quindi rivalutabile, non sono ovviamente da considerare le quote di TFR che dal 1° marzo 2015 e fino al 30 giugno 2018 sono state riscosse mensilmente in busta paga come (Qu.I.R.”) (commi 26-34 dell’art. 1 della citata Legge di Stabilità 2015).
La gestione pratica dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
L’articolo 11 del citato decreto n. 47 del 2000 prevede per le rivalutazioni del Tfr, l’istituzione di una imposta sostitutiva del’17 per