Una recente nota dell’Ispettorato ha escluso la legittimità dell’anticipazione automatica del TFR in busta paga. Facciamo il punto su come funziona il TFR: quando può essere richiesto in anticipo, con quali limiti e a quali condizioni. Tra esigenze del lavoratore e vincoli normativi, il tema resta aperto e attuale.
Ratio e determinazione dell’anticipazione del TFR
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una retribuzione differita spettante al lavoratore dipendente, che matura in costanza del rapporto di lavoro e che viene erogata alla cessazione dello stesso (articolo 2120 del Codice civile).
Il diritto alla percezione sorge in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, sia esso dovuto a dimissioni, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento per giusta causa ovvero per decesso.
Prima del TFR (introdotto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297) si faceva riferimento all’indennità di anzianità, che rimane applicabile ai soli lavoratori in forza alla data del 1° giugno 1982 e limitatamente a quanto maturato a tale data.
Ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile, salvo diversa previsione del contratto collettivo, la retribuzione utile alla quantificazione degli importi da accantonare a titolo di TFR è costituita da tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, escluse le somme erogate a titolo di rimborso spese ed a titolo di liberalità ed alle somme corrisposte in via occasionale.
La retribuzione utile corrisponde a quella complessivamente dovuta nell’anno secondo il criterio di competenza e quindi è costituita da tutti i compensi maturati nell’anno anche se non erogati o erogati successivamente per qualsiasi ragione (es. stipendi non pagati, stipendi di dicembre pagati in gennaio).
La legge riconosce alla contrattazione collettiva la possibilità di regolamentare in modo diverso rispetto alla disciplina legale la nozione di retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Tale possibilità non incontra limiti particolari e pertanto i contratti collettivi possono prevedere il computo di ulteriori somme rispetto a quelle individuate dalla legge ma possono anche escluderne alcune.
Le ragioni (storiche, derivanti dal tempo – il quale poteva essere di molti mesi, se non anni – che trascorreva tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’erogazione della pensione) della previsione del TFR era quello di garantire al lavoratore un sostegno economico nel periodo intercorrente tra la perdita del lavoro e la ricerca di una nuova occupazione (o della percezione della pensione) sono venute meno negli ultimi anni.
Alla cessazione del rapporto di lavoro in presenza dei requisiti pensionistici, l’erogazione da parte degli istituti previdenziali è immediata; pertanto gli accantonamenti delle quote che gradualmente maturano a tito