Il Decreto Legge n. 52/2020 introduce diverse novità in materia di ammortizzatori sociali.
A tale Decreto, si affiancano però anche le novità apportate dall’Istituto Previdenziale, che per far fronte alle ingenti modifiche e integrazioni normative, segnala l’introduzione di procedimenti semplificati di domanda d’accesso ai trattamenti di integrazione salariale.
Le novità introdotte dal DL 52 del 2020 in tema di ammortizzatori sociali e CIG
A seguito dell’emanazione del DL n. 52/2020, sono cambiate nuovamente le regole in tema di ammortizzatori sociali e CIG, quindi per i trattamenti di integrazione salariale, e in particolare è previsto un ulteriore allargamento del periodo massimo concedibile alle aziende che ne faranno richiesta.
Per quanto riguarda i trattamenti ordinari di integrazione salariale e l’assegno ordinario, si segnala che il D.L. n. 34/2020 ne ha esteso la portata, a sua volta incrementata ulteriormente con il D.L. n. 52/2020.
A seguito del mutato quadro normativo, si prevede in sostanza che le settimane di cassa integrazione/assegno ordinario richiedibili siano pari a:
- 9 settimane per le aziende che nell’anno in corso sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane;
- 14 settimane, incrementate di ulteriori 4 settimane, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, per le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo fruibile.
In totale comunque non è mai possibile superare le 18 settimane totali di trattamento.
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