Mancato pagamento rata prorogata al 16 settembre 2020: no al ravvedimento

Accertamento con adesione e definizione avvisi bonari: no al ravvedimento per il mancato pagamento della rata prorogata al 16 settembre.
La risposta dell’Agenzia Entrate non convince…

Decreto Rilancio: la proroga al 16 settembre 2020

mancato pagamento rata no ravvedimentoIl Decreto Rilancio, con gli artt. 144 e 149, ha disposto la proroga al 16 settembre 2020, dei versamenti scadenti:

  • dall’8 marzo al 31 maggio delle somme dovute a seguito di avvisi di irregolarità (art. 144);
     
  • dal 9 marzo al 31 maggio delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, di accordo di mediazione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti di imposta (art. 149)

I versamenti prorogati potevano essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre ovvero in massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre.

Già si è discusso sul sito dell’argomento. Approfondisci  nei seguenti articoli:

“Decreto Agosto: la definizione degli avvisi bonari si ferma al 16 settembre”

“Il D.L. Rilancio recupera gli avvisi bonari: 16 settembre data ultima”

“Decreto Agosto: la definizione degli avvisi bonari si ferma al 16 settembre”


 

IMPORTANTE: le disposizioni di cui al decreto Agosto che prevedono la rateazione secondo la formula del 50% con scadenza 16 settembre (o in un massimo di 4 rate mensili a partire dal 16 settembre) e della restante quota del 50% in un massimo di 24 rate a decorrere dal 16 gennaio 2021 non hanno interessato i pagamenti conseguenti agli atti in trattativa (avvisi bonari, adesioni, mediazioni e conciliazioni).


La Circolare n. 25/2020 dell’Agenzia Entrate

Con Circolare 25/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui la prima rata del versamento rateale delle somme dovute in conseguenza di avvisi bonari, conciliazioni, mediazioni o accertamenti con adesione, scade nel periodo di sospensione la stessa è prorogata al 16 settembre e le rate successive dovranno essere versate secondo un piano le cui scadenze saranno individuate sulla base della data di scadenza prevista per il versamento della prima rata e quindi a decorrere dal 16 settembre.

L’AE, con la medesima circolare, si è espressa anche in ordine all’ipotesi di scadenza, nel periodo di proroga, di una rata diversa dalla prima, precisando che anche tale rata poteva essere versata, ai sensi delle norme richiamate, entro il termine del 16 settembre 2020 in un’unica soluzione ovvero in un massimo di 4 rate mensili di pari importo la prima delle quali scadenti il 16 settembre 2020.

Più articolata la posizione dell’Agenzia delle entrate quando esamina la specifica ipotesi dell’omesso versamento, entro il termine in proroga del 16 settembre 2020, di una rata scadente nel periodo di sospensione.

Nello specifico, l’Agenzia delle entrate afferma che, con riguardo alle rate aventi scadenza ordinaria nei mesi di marzo, aprile e maggio e per le quali il termine di versamento è stato prorogato al 16 settembre occorre evidenziare che le stesse non possono fruire della ulteriore facoltà di cui all’articolo 15 ter comma 2 del DPR 602/1973.

Tale disposizione, come noto, prevede, in ordine alle rateazioni dei versamenti dovuti a seguito di atti di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione, che il tardivo pagamento entro il termine di pagamento della rata successiva evita la decadenza dal piano di rateazione ed esclude l’irrogazione della sanzione nella misura del 45% sull’importo ancora dovuto a titolo di imposta.

Analoga disposizione è prevista per il pagamento rateale degli avvisi di irregolarità dal primo comma dell’articolo 15 ter del DPR 602/73.

Secondo l’agenzia delle Entrate tale disposizione non può trovare applicazione nel caso specifico in quanto, per l’effetto della proroga della singola rata, la scadenza della rata successiva risulta già decorsa.

Esempio

Un esempio renderà la conclusione dell’AE più chiara:

Il 30 aprile 2020 si ha la scadenza della II rata di un accertamento con adesione.

Il contribuente potrà versare tale rata il 16 settembre 2020.

La III rata del piano di rateazione ha scadenza il 31 luglio 2020.

Pertanto, evidenza l’Agenzia delle Entrate, l’effetto della proroga del versamento della II rata, comporta che la scadenza della stessa (il 16 settembre) risulti successiva alla scadenza della rata successiva (30 luglio) e ciò implica, quale conseguenza, la non applicazione delle disposizioni del ravvedimento salva rateazione di cui all’articolo 15 ter del DPR 602/73.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate non convince.

La norma richiamata dall’AE prevede espressamente che, il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo di tutte le somme ancora dovute e della sanzione del 45% sulle somme ancora dovute a titolo di imposta.

Diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, si ritiene che, l’effetto della proroga al 16 settembre 2020, dei versamenti scadenti nel periodo marzo, aprile e maggio, comporta, molto più semplicemente, l’esclusione del presupposto applicativo di tale norma e quindi l’impossibilità per l’Agenzia delle Entrate di contestare la decadenza del piano di rateazione e l’irrogazione della sanzione del 45% in caso di omesso versamento della rata prorogata al 16 settembre, proprio perché la scadenza della rata successiva è già decorsa.

Pertanto l’eventuale omesso versamento entro i termini previsti per la proroga (unica soluzione entro il 16 settembre o una o più rate del mini piano di rateazione di 4 rate a decorrere dal 16 settembre), di una rata diversa dalla prima, dei piani di rateazione relativi ad avvisi di irregolarità, atti di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione, potrà unicamente comportare la notifica di un avviso per il recupero dell’omesso versamento con contestuale irrogazione della sanzione ordinaria per omesso versamento del 30% con possibilità del contribuente di avvalersi del ravvedimento ordinario.

Tale diversa interpretazione, che ci si augura venga presto confermata dall’Agenzia delle Entrate, oltre ad apparire più in linea con il dettato normativo, consentirà di superare anche tutte le criticità dei carenti versamenti effettuati il 16 settembre delle rate prorogate.

Circostanza tutt’altro che remota potendo interessare anche le ipotesi di carenti o omessi versamenti anche di una o più rate della mini rateazione prevista dalle disposizione di cui agli articoli 144 e 149 del Decreto rilancio (massimo 4 rate a decorrere dal 16 settembre).

 

Per ulteriori approfondimenti:

“Accertamento con adesione e sospensione dei termini: attenzione alle trappole”

“Mancato pagamento della prima rata nel termine previsto per accertamento con adesione”

 

A cura di Mario Agostinelli

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