Le misure disposte dal Decreto Rilancio, convertito in L. 77/2020, vanno oggi lette unitamente alle norme appena introdotte dal c.d. Decreto Agosto.
Vediamo, quindi, in questo nostro intervento, dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento, se le modifiche apportate dal D.L. n. 104/2020, incidono sui termini di versamento degli avvisi bonari.
Definizione degli avvisi bonari: quadro normativo ante Decreto Agosto
L’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede che gli Uffici, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, possano procedere entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo ad effettuare una serie di operazioni, che investono meramente la liquidazione della dichiarazione.
Parimenti, l’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, prevede che, avvalendosi di procedure automatizzate, l’Amministrazione finanziaria possa procedere, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede ad effettuare la relativa liquidazione.
In presenza di pericolo per la riscossione, l’Ufficio può provvedere anche prima della presentazione della dichiarazione annuale a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’Ufficio emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Se a seguito della comunicazione, il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.