Come è noto, il D.Lgs. n. 218/97 (art.6, comma 2 e art.12, comma 2), per consentire all’Ufficio ed al contribuente di valutare con la dovuta attenzione il contenuto dell’atto di accertamento cui l’istanza di adesione si riferisce, ha previsto una sospensione di 90 giorni dei termini per ricorrere, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente (nel caso di spedizione via posta, con le modalità sopra descritte, il termine di sospensione decorre dalla data certa di spedizione).
Per effetto dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall’art.16, del D.L. n.132 del 12 settembre 2014 (cd. Decreto giustizia), convertito, con modificazioni, in Legge n.162 del 10 novembre 2014, i termini per ricorrere sono sospesi dal 1° al 31 agosto.
Già la prima circolare esplicativa dell’istituto dell’accertamento con adesione – la n. 235/E/1997 – aveva precisato che “per i termini di impugnazione si deve ovviamente considerare anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742” (allora vigente [1]).
Tale posizione è stata ribadita con la R.M. n. 159/E dell’11 novembre 1999, che ha affermato che il periodo di sospensione di 90 giorni, di cui all’art.6, comma 3, del D.Lgs. 218/1997, rientra (per logica connessione con i termini processuali) nell’ambito applicativo dell’art.1, secondo periodo, della richiamata legge 742/1969, dal momento che i due periodi di sospensione in argomento assolvono a diverse finalità: quello feriale è collegato al periodo in cui ricadono i termini processuali, mentre quello dei 90 giorni è connesso, invece, ad un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di concordato.
Principio confermato ancora successivamente dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 65/2001 [2], che ha precisato che il periodo di sospensione di 90 giorni non costituisce termine di riferimento per la conclusione del procedimento di