Nel caso in cui l’accertamento con adesione non si è perfezionato a causa del mancato pagamento della prima rata (nel termine di 20 giorni), il contribuente è tenuto ad impugnare nei termini l’avviso di accertamento e in quella sede potrà far valere eventuali vizi della procedura di adesione disciplinata dal D.Lgs. n. 218/1997.
Lo rileva la Corte di cassazione, nell’ordinanza 15980/2020, con la quale ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, poiché nel caso di specie, tale incombenza non è stata assolta dal contribuente.
Mancato pagamento della prima rata
Dunque, secondo la Suprema corte, il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale, restituisce piena efficacia all'originario accertamento, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che la copia consegnata al contribuente presenti delle carenze quali la mancata indicazione delle imposte ridotte per effetto dell'adesione.
La vicenda è scaturita dall’emissione di un avviso di accertamento notificato al contribuente per il quale lo stesso presentava istanza di adesione.
A seguito del mancato pagamento della prima rata nel termine di 20 giorni, il concessionario della riscossione notificava l’avviso di presa in carico delle somme dell’originario avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La Ctr Sicilia accoglievava l’appello del contribuente per difformità tra l’atto di adesione depositato in giudizio dall’ufficio e quello consegnato al contribuente che era composto di sole tre pagine senza alcuna indicazione delle imposte ridotte.
Infine, dietro ricorso delle Entrate, la Cassazione ha evidenziato che, una volta definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire l'accordo, versando quanto da esso risulta, essendo esclusa la possibilità di impugnare l’accordo e, a maggior ragione, quella di contrastare l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finché non sia stata perfezionata la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato (Cassazione, pronunce nn. 2161/2019 e 14533/2015).
A cura di Vincenzo D'Andò
Mercoledì 23 settembre 2020
Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico
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