Sospensione feriale dei termini processuali nell’anno del Covid19

La particolarità di quest’anno a causa dell’epidemia Covid-19 si riflette anche sull’istituto della sospensione feriale dei termini, dove problematico appare il cumulo di detta sospensione con quella dei termini dovuta all’epidemia Covid.

La sospensione feriale dei termini

sospensione feriale termini processualiAnche al processo tributario si applica l’art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, è pertanto sospeso di diritto il decorso dei termini processuali dal 1º al 31 agosto.

Qualora il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di esso: la sospensione opera di diritto e non è rinunciabile.

Ai sensi dell’art. 5, legge 7 ottobre 1969, n. 742, ai procedimenti relativi alla sospensione dell’esecuzione degli atti amministrativi non si applica la sospensione feriale dei termini.

Pertanto, le udienze ex art. 47, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 si tengono regolarmente nel mese di agosto, quindi, la parte può avere comunque interesse a costituirsi durante il periodo di sospensione se l’istanza cautelare è contenuta nel ricorso introduttivo.

L’articolo 7-quater, comma 18, DL 22 ottobre 2016 n. 193 ha fissato il principio secondo cui “i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”, mettendo fine ai dubbi ingenerati dalla Giurisprudenza sulla cumulabilità della della sospensione di cui si discute con quella relativa all’accertamento con adesione.

Il legislatore intervenendo con l’art. 9, D.lgs. 24 settembre 2015 n. 156, ha riformato l’art. 17 bis, D.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, prevedendo espressamente che ai 90 giorni previsti per la conclusione della mediazione si applicasse la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Non vi è alcuna sospensione nel mese di agosto, ad esempio, per:

  • l’autotutela e le procedure di sgravio;
     
  • la domanda di rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente o la messa in mora antecedente al giudizio di ottemperanza;
     
  • il termine di 60 giorni ex art.7, Legge 27 luglio 2000, n.212;

non essendo questi termini processuali.

 

Si veda anche NOMOS: Le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso tributario disciplinate dai vari provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria


La sospensione feriale e la sospensione Covid-19

L’art. 83, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come ulteriormente modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28, ha sospeso i termini processuali dal 9 marzo al 11 maggio 2020.

Questa sospensione può intrecciarsi con la sospensione feriale, si pensi al termine per proporre impugnazione, tuttavia il legislatore non ha disciplinato queste ipotesi.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 10/E del 2020, al paragrafo 2, sostiene la non cumulabilità delle due sospensioni; essa aveva assunto la medesima posizione anche in merito alla sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla normativa sulle liti pendenti con quella feriale (si veda la circolare 9/E del 2019, paragrafo 9).

In realtà, la sentenza 19 luglio 2019, n. 19587 citata nella circolare 10/E del 2020 e l’indirizzo giurisprudenziale richiamato in sentenza dalla Cassazione, ad un’attenta lettura, paiono riferirsi alle ipotesi in cui la sospensione feriale rientra nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma, nel caso esaminato si trattava dell’articolo 16, Legge 289/2002, restando in essa assorbito, non ravvisandosi, in tale ipotesi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba invece essere calcolato in aggiunta alla stessa.

Sul punto la Cassazione, con la sentenza 11 novembre 2005, n. 22891 aveva già avuto modo di precisare, in ambito di sospensione dei termini di impugnazione, che, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, Legge 289/2002, i termini per la proposizione del ricorso per Cassazione erano sospesi a decorrere dal 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge 289/2002) fino al 1° giugno 2004.

Secondo l’interpretazione della Corte:

se per effetto di tale recupero, il termine effettivo di impugnazione (tenuto conto della sospensione di cui all’articolo 16 della legge 289/2002) dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale – ossia dal 1° agosto al 15 settembre 2004 (o in data successiva a tale periodo) – la scadenza del termine stesso deve essere spostata dopo il 15 settembre 2004 di tanti giorni quanti ne sono necessari per completarne il computo.”

Più recentemente, in tema di pace fiscale, la Cassazione aveva però ribadito che la durata della sospensione resta pari a nove mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini (si veda Cassazione 12 aprile 2017, n. 9438, e 17 dicembre 2014, n. 26530).

A completare il complesso quadro dei termini processuali occorre ricordare che l’art. 149, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo ad alcuni atti ivi espressamente citati come gli atti di recupero dei crediti di imposta ed alcuni avvisi di liquidazione, a condizione che il termine di pagamento scadesse tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Appare evidente dal complesso quadro normativo e giurisprudenziale evidenziato che una certa prudenza si imponga ai professionisti prima di spostare a settembre le scadenze processuali del mese di agosto.

 

A cura di Valeria Nicoletti

Venerdì 31 luglio 2020