Facciamo il punto dopo il decreto Rilancio sui termini processuali che riguardano i provvedimenti tributari dopo l’emergenza CoronaVirus e la conseguente legislazione emergenziale: il calcolo, in vista del periodo di sospensione feriale, può essere estremamente complesso. In questo articolo puntiamo il mouse sul caso dell’accertamento con adesione
Cumulabilità dei termini processuali
Come è noto, l’art. 1, comma 1, della L. n. 742/1969, come modificato dall’art. 16, del D.L. n. 132/2014, conv., con modif., in L. n. 162/2014, dispone la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno:
“Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
Pertanto, durante questi 31 giorni, tutte le scadenze processuali si interrompono e, nel caso in cui la decorrenza del termine abbia avuto inizio prima del 1° agosto, il tempo assegnato dal legislatore per il compimento dell’adempimento (presentazione del ricorso, deposito di atti, etc.) riprenderà a decorrere alla fine del periodo di sospensione.
Il periodo di sospensione è computato tenendo conto del calendario comune, “secondo l’unità di misura del giorno”[1].
In particolare, secondo l’art. 155 del codice procedura civile, nel computo dei termini a giorni, si esclude il giorno iniziale mentre va considerato il giorno finale.
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