L’annosa problematica della cumulabilità dei termini di sospensione: vediamo, in questo nostro intervento, di ricostruire il complesso quadro giuridico e di rilevare la posizione assunta dall’Amministrazione finanziaria.
Cumulabilità dei termini di sospensione: il quadro giuridico
L’art.1, comma 1, della L. n. 742/1969, come modificato dall’art.16, del D.L. n.132/2014, conv., con modificazioni, in L. n. 162/2014, dispone la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno:
“Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
Pertanto, durante questi 31 giorni, tutte le scadenze processuali si interrompono e, nel caso in cui la decorrenza del termine abbia avuto inizio prima del 1° agosto, il tempo assegnato dal legislatore per il compimento dell’adempimento (presentazione del ricorso, deposito di atti, etc.) riprenderà a decorrere alla fine del periodo di sospensione.
Il periodo di sospensione è computato tenendo conto del calendario comune, “secondo l’unità di misura del giorno”[1].
In particolare, secondo l’art.155 del c.p.c., nel computo dei termini a giorni, si esclude il giorno iniziale mentre va considerato il giorno finale.
La sospensione da accertamento con adesione
La presentazione dell’istanza prevista dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/97, istituto deputato all’accertamento con adesione, genera, fra l’altro, la sospensione per 90 giorni dei termini di impugnazione dell’atto[2].
Infatti, per dar modo all’Ufficio ed al contribuente di valutare con la dovuta attenzione il contenuto dell’atto di accertamento cui l’istanza di adesione si riferisce, il legislatore delegato ha disposto una sospensione di 90 giorni dei termini per ricorrere, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente.
Più precisamente, la relazione al D.Lgs. n. 218/1997 chiarisce che:
“se la definizione non si formalizza nel lasso di tempo intercorrente fra la notifica dell’accertamento e il termine di scadenza per la relativa impugnazione, la proposizione di ques