Secondo la recentissima prassi del Fisco, si può presentare istanza di accertamento con adesione avvalendosi della sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 in base alle norme del Decreto Cura Italia.
Nell’articolo analizziamo il problema dei pagamenti degli accertamenti esecutivi e del calcolo della sospensione dei termini in caso di accertamento con adesione
Sospensione dei termini dell’accertamento con adesione
La circolare n. 5/e del 20 marzo 2020 e la circolare n. 6/e del 23 marzo 2020 dell’Agenzia delle Entrate forniscono precise indicazioni circa l’impatto della disciplina inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione.
In particolare, secondo la predetta prassi, per gli avvisi notificati nel periodo di sospensione il decorso del termine per il ricorso parte dal 16 aprile mentre per gli avvisi notificati in precedenza ma ancora pendenti alla data del 9 marzo 2020 il termine per ricorrere resta sospeso nel periodo intercorrente la sospensione fino al 15 aprile riprendendo dal successivo giorno 16.
La sospensione dell’articolo 83 del D.L. n. 18/2020 si cumula con il termine di sospensione di 90 giorni previsto dall’accertamento con adesione e, tenuto conto dei 60 giorni di tempo per proporre il ricorso, è possibile arrivare a contare complessivi 187 giorni di tempo utile per completare la procedura.
Non è interessato dalla sospensione in argomento il termine (previsto dall’articolo 8 del d.lgs n. 218 del 1997) di venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’articolo 7 entro cui versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione.
Ai sensi degli artt. 6 e 12, D.Lgs. n. 218/1997, in caso di presentazione di istanza di adesione, i termini di presentazione del ricorso sono sospesi per un periodo di 90 giorni.
La sospensione del termine per l’impugnazione degli atti d’imposizione tributaria prevista dal D.Lgs. n. 218/1997, art. 6, comma 3, è volta a garantire un concreto spatium deliberandi in vista dell’accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa.
NdR: Sullo stesso argomento segnaliamo…
Accertamento con adesione: la mancata comparizione non sospende i termini