La Cassazione si esprime in merito alla mancata comparizione del contribuente in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Quali possono essere le conseguenze? Si interrompe la sospensione del termine per l’impugnazione?
In caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione ex art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 218 del 1997, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all’istanza né è idoneo a farne venir meno ab origine gli effetti.
E’ questo il recente pensiero della Corte di Cassazione, espresso nella sentenza n. 26166 del 17 novembre 2020.
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Riscontrata l’omessa presentazione della dichiarazione e la mancata risposta ad un questionario, l’Ufficio ha notificato al curatore di un fallimento un avviso di accertamento in relazione all’anno 2006.
Impugnato detto avviso dalla curatela, la C.T.P. di Vicenza ha dichiarato il ricorso inammissibile, perchè tardivamente proposto.
Con successiva sentenza, la C.T.R. del Veneto ha respinto l’appello proposto dalla stessa curatela, confermando la prima decisione.
In particolare, in relazione all’istanza avanzata dal curatore all’Ufficio in data 21.9.2009, il giudice d’appello ne ha riba