La mancata comparizione del contribuente al contraddittorio non interrompe i termini per l’impugnazione dell’avviso di accertamento, che comunque restano sospesi per 90 giorni.
Sul principio secondo cui la mancata comparizione del contribuente al contraddittorio dell’adesione non sospende i termini di impugnazione si è espressa recentemente la Cassazione.
Si ritiene dunque che l’effetto sospensivo del termine di impugnazione sia automatico e prescinda dall’atteggiamento del contribuente che può usufruire del termine dilatorio (90 giorni) concesso dalla legge, per cui il giudice non può considerare tardivo il ricorso.
Accertamento con adesione: normativa e natura giuridica
Circa la natura giuridica dell’accertamento con adesione sussistono due orientamenti: il primo che utilizza concetti privatistici, ravvisando nel concordato un contratto ossia una transazione, mentre l’altro individua la natura di accertamento, esternato in un documento che contiene l’adesione del contribuente.
L’istituto in esame, disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, costituisce una forma di accertamento, svolto in contraddittorio, denominato in passato come concordato, atteso che il risultato di un accordo concluso con un atto definitivo e a cui non può seguire alcun contenzioso.
È un istituto applicabile alle imposte dirette, e all’Iva (cfr. CTR per il Piemonte n. 230/2020), ma anche alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro ipotecaria e catastale.
L’art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 218/1997, stabilisce che:
“il termine per l’impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell’imposta sul valo