L’avviso di presa in carico è un atto con cui l’Agenzia Entrate-Riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto l’incarico di riscuotere le somme derivanti da accertamenti definitivi ed esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate dopo l’introduzione dell’accertamento impo-esecutivo. Tale atto può essere autonomamente impugnato dal contribuente?
L’avviso di presa in carico – pur non rientrando nell’elenco di cui all’art. 19 D.lgs n.546/1992, inquadrabile come atto amministrativo non avente valenza provvedimentale -, è impugnabile quando rappresenta il primo atto con cui il contribuente viene messo al corrente del debito tributario, quindi, solo se il Fisco abbia omesso di notificare l’atto presupposto costituito dall’avviso di accertamento immediatamente esecutivo.
Se il ricorrente impugna l’avviso di presa in carico non ex se ma perché non preceduto dalla notifica degli atti presupposti, come primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, il ricorso è legittimo (CGT 2° gr Lazio n. 5595/2025, dep. 22/9/2025).
Che cosa è l’avviso di presa in carico?
Si evidenzia che l’avviso di presa in carico è un atto con cui l’Agenzia Entrate-Riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto l’incarico di riscuotere le somme dell’accertamento definitivo ed esecutivo emesso dall’Agenzia delle Entrate; al fine di semplificare la riscossione è stato introdotto il c.d. avviso di accertamento esecutivo (AV.E. – art. 29 D.l. n. 78/ 2010, conv. dalla legge n. 122/2010), laddove la presa in carico sostituisce solo in parte la cartella di pagamento, in quanto l’atto esattivo deve contenere all’origine anche l’intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica effettuata, a cura dell’Agenzia delle entrate.
Tale procedura riveste natura carattere eccezionale, essendo la riscossione basata su un accertamento non definitivo, e che pertanto postula, ex art. 11, co. 3 d