Presa in carico, ribadita l’impugnabilità

Una nuova sentenza di merito (CGT di Napoli) ribadisce l’impugnabilità di fronte al giudice tributario dell’avviso di presa in carico da parte di Agenzia Entrate – Riscossione quando tale atto non è preceduto dalla notifica di un avviso di accertamento.

La comunicazione di presa in carico è impugnabile quando non è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento, rappresentando atto prodromico dell’esecuzione forzata in danno del contribuente.

Tale comunicazione rappresenta il primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza della pretesa impositiva ed è, pertanto, legittimamente impugnabile, anche se non annoverato tra gli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs n. 546 (CGT 2° gr Napoli).

 

L’avviso di presa in carico: natura giuridica

impugnabilità presa in caricoL’avviso di presa in carico del ruolo, che deve contenere le informazioni necessarie all’esercizio del diritto di difesa ossia i dati del contribuente, il numero di ruolo, l’importo del debito, la scadenza per il pagamento e le informazioni sulle modalità di pagamento, è l’atto con cui il concessionario della riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell’accertamento ormai definitivo ed esecutivo, emesso dall’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, infatti, quando riceve in carico le somme dell’accertamento esecutivo deve comunicarlo al contribuente tramite raccomandata semplice o posta elettronica; tale obbligo viene meno quando esiste un fondato pericolo per il buon esito della riscossione, potendo procedere senza informativa.

L’art. 29, comma 1, lett. b), D.L. 78/2010 ha previsto che l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA ed il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere (entro il termine di presentazione del ricorso), all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti ex art. 15 Dpr n. 602/1973.

La presa in carico non ha solo natura conoscitiva, ma ha anche una funzione contestativa e sollecitatoria, tanto da assurgere ad intimazione di pagamento. Lo stesso avviso sostituisce la cartella di pagamento e, atteso che rappresenta titolo esecutivo, deve contenere l’intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dalla notifica effettuata

Tale atto, quindi, non ha solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, e può dunque essere allineato sul piano sostanziale all’intimazione di pagamento.

L’atto di presa in carico è quindi impugnabile quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l’avviso di accertamento immediatamente esecutivo.

 

Il caso: ricorso contro la comunicazione di presa in carico

Nella fattispecie, l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza di primo grado avente ad oggetto la comunicazione di presa in carico relativa all’avviso di accertamento.

I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso del contribuente ritenendo che mancasse la prova della notifica dell’atto prodromico ossia dell’avviso di accertamento; l’ufficio ha eccepito nell’appello la non autonoma impugnabilità della comunicazione di presa in carico.

La Corte di giustizia ha ritenuto preliminarmente che l’art. 8, comma 12, dl n. 16/2012 ha introdotto l’informativa di avvenuta presa in carico da parte dell’agente della riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all’accertamento notificato; tale disposizione ha previsto che l’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto presupposto, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

Pertanto, la comunicazione di presa in carico è il primo atto di cui ha notizia, il quale, in quanto atto prodromico dell’esecuzione forzata in danno del contribuente, ha efficacia lesiva, restando unico mezzo di tutela è dunque l’impugnativa dell’atto di presa in carico; diversamente il contribuente dovrebbe subire l’esecuzione anche in carenza di notifica dell’avviso di accertamento, atto di valore “impoesattivo”.

L’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 D.Lgs n. 546/92 non è da ritenere “tassativa”, in quanto, per costante giurisprudenza, è impugnabile qualsiasi atto che avanza una pretesa tributaria, atteso che l’impugnabilità di un atto non dipende dal “nomen iuris”, quanto dal contenuto dello stesso risultando impugnabile se contiene appunto una pretesa tributaria (cfr. Cassazione n. 21254/2023)

Per quanto attiene la legittimazione passiva dell’ente impositore invece del Concessionario, secondo cui la Corte di primo grado avrebbe dovuto autorizzare la chiamata in causa dell’Ente impositore, peraltro neanche individuato (art. 12 D.lgs n. 112/99), i giudici di appello hanno rilevato che nel caso di specie, non solo nelle controdeduzioni di primo grado non viene svolta alcuna istanza di chiamata in causa dell’Ente impositore rispondente, ma la tardiva costituzione del Concessionario dopo la notifica del ricorso introduttivo, avrebbe reso comunque inammissibile la predetta richiesta.

 

La mancata notifica dell’atto prodromico

La mancata prova di notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento), anche in appello, determina la reiezione dell’appello con conferma della decisione impugnata.

In ordine al c.d. avviso di presa in carico occorre verificare, vola per volta, se l’atto rappresenta una mera comunicazione destinata al contribuente al fine di ricordare una scadenza o un adempimento oppure se l’atto espliciti una pretesa tributaria; nel caso di specie l’avviso in esame è sicuramente un atto che contiene una pretesa tributaria.

Per quanto sopra il collegio ha respinto l’appello e compensato le spese di lite.

 

Un po’ di Giurisprudenza di Cassazione

Il contribuente può impugnare la lettera di presa in carico, quando esso rappresenti il primo atto dell’esistenza di un provvedimento tributario di tipo impositivo che incide sulla sua sfera giuridica e quest’ultimo non sia mai stato notificato.

Atteso che l’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 non è esaustivo, possono essere oggetto di ricorso dinanzi gli organi di giustizia tributaria tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti, pubblici o privati, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale (Cassazione n. 21254/2023).

In tema di contenzioso tributario l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 D. Lgs 546/1992, con cui l’Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, è una facoltà e non un onere. Il rigetto della domanda di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) è da ritenersi equiparabile al rigetto di una domanda di definizione agevolata di rapporti tributari espressamente contemplata ex 19 D.lgs n. 546/1992.

Inoltre, in caso di mancata impugnativa dell’istanza, non è preclusa la possibilità di impugnare l’atto successivo, anche in considerazione dell’ampliamento della giurisdizione tributaria ex legge n. 448/2001 (Cassazione n. 5174/2023).

 

…e le ultime dalle corti di merito

La giurisprudenza di merito ha affermato che l’avviso di presa in carico è impugnabile in quanto costituisce la prima comunicazione con cui si palesi un atto tributario di natura provvedimentale, di cui il contribuente dimostri di non aver avuto conoscenza.

In tal modo l’avviso di presa in carico rientra tra gli atti impugnabili, anche se non espressamente annoverato nell’art. 19 D.Lgs n. 546/1992 il cui elenco non è tassativo, in quanto primo atto conosciuto dal contribuente e seppur di per sé non idoneo a divenire definitivo (CGT 1° gr. Roma n. 1959/2024; cfr. n. 10588/2020).

L’avviso di presa in carico è impugnabile dinanzi al giudice tributario dal contribuente insieme all’atto impositivo in esso richiamato del quale si contesta l’omessa rituale notificazione (CGT 1° gr. Siracusa n. 2994/2023)

È impugnabile l’avviso di presa in carico soltanto in caso di mancata (o invalida) notifica dell’atto presupposto, per cui in caso di nullità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico, la pretesa tributaria deve essere dichiarata illegittima. Infatti, la mancata dimostrazione della notifica dell’avviso di accertamento, ovvero dell’atto presupposto, autorizza l’impugnazione della presa in carico, il cui contenuto non è meramente informativo, atteso che ha una funzione contestativa e sollecitatoria del pagamento, con relativa ammissibilità del ricorso. (CGT 1 gr Roma n. 1759/2023).

L’avviso di presa in carico impugnato è certamente un atto che avanza una pretesa tributaria ed in quale tale rientra tra gli atti impugnabili; l’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d .lgs n. 546/1992 non è tassativo, in quanto per costante giurisprudenza è impugnabile qualsiasi atto che contenga una pretesa tributaria; infatti l’impugnabilità di un atto non dipende tanto dal suo nomen juris, ma dal contenuto dello stesso essendo impugnabile se contiene una pretesa tributaria (CGT 1° gr. Grosseto n. 61/2023).

È possibile impugnare l’avviso di presa in carico quando questo costituisce il primo atto mediante il quale il contribuente viene informato dell’esistenza di una pretesa tributaria nei suoi confronti.

Considerato che l’elenco contenuto nell’art. 19 D.Lgs n. 546/1992 non va interpretato in modo tassativo, qualsiasi atto che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, ne espliciti le motivazioni di fatto e giuridiche, rispettando i principi costituzionali di tutela (articoli 24 e 53 della Costituzione) e di buon andamento dell’amministrazione (articolo 97), può essere considerato impugnabile (CGT Campania n. 505475/2023).

In controtendenza si segnala la decisione secondo cui l’avviso di presa in carico è atto non impugnabile non rientrando tra gli atti di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 546/92; trattandosi di avviso di accertamento esecutivo ex art. 29 del D.L. 78/2010, il concessionario può procedere all’esecuzione forzata previa la notifica dell’intimazione; secondo tale norma gli atti di cui alla lett. a) divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono recare l’avvertimento che dopo trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste; in forza della successiva lett. e) il concessionario in base al titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento procede all’espropriazione forzata (CGT 1° gr Ferrara n. 197/2022).

 

Fonte: Sentenza CGT 2° gr Napoli n. 1730/2024.

 

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Martina Di Giacomo

Mercoledì 8 maggio 2024