Quanto alla raccomandata informativa della presa in carico dell’accertamento esecutivo, si può dubitare della sua impugnazione davanti alla giustizia tributaria? L’avviso di presa di carico esprime la volontà dell’Amministrazione di procedere, senza remora, all’esecuzione di un titolo che include una pretesa impositiva, per cui è legittimo impugnarlo?
Va superata la circostanza della mancata presenza della informativa de qua nell’alveo degli atti impugnabili presso il giudice tributario?
Il contribuente che non ha ricevuto l’avviso di accertamento, in quanto non vi è data prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata, è legittimato a proporre ricorso contro lo stesso, essendo venuto a conoscenza tramite la ‘comunicazione di presa in carico dell’esistenza di pendenze tributarie?
La presa in carico dall'agente della riscossione
L’art. 8, comma 12, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, prevede l’informativa di avvenuta presa a carico, da parte dell’agente della riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all’accertamento notificato.
Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa il debitore, tramite raccomandata semplice o posta elettronica, di aver preso in carico le somme.
Contrasti giurisprudenziali
Secondo un preciso orientamento è legittimo il ricorso giurisdizionale, in ordine a varie fattispecie correlabili a una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 D.lgs. n. 546/1992.
Essendo non tassativo l’elenco degli atti impugnabili ricavabile dal combinato disposto di cui agli artt. 2 e 19 del D.lgs. n. 546/1992, occorre ancorare l’impugnabilità alla natura di atto “sostanzialmente impositivo” e prodromico alla riscossione coattiva.
Pertanto, è impugnabile l’avviso di presa in carico, sebbene non sia espressamente contenuto nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, posto che lo stesso non ha solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria[1], sì da poter essere paragonato sul piano sostanziale all’intimazione di pagamento.[2]
La circostanza che l’avviso di presa in carico non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19. D.lgs. n. 546 del 1992 non costituisce, un ostacolo in quanto l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 D.lgs. n. 546 del 1992 va interpretata in senso estensivo[3], sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Costituzione) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Costituzione), sia in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001.
La conseguenza è che deve ritenersi impugnabile ogni atto[4] che porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione d