L’avviso di presa in carico è un atto che avanza una pretesa tributaria ed in quanto tale rientra tra gli atti impugnabili.
Avviso di presa in carico: natura giuridica
L’avviso di presa in carico è sostanzialmente un atto con cui l’Agenzia Entrate-Riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell’accertamento esecutivo emesso dall’Agenzia delle Entrate; pertanto, quando la prima riceve in carico le somme dell’accertamento esecutivo dalle entrate è tenuta a comunicarlo al contribuente tramite raccomandata semplice o posta elettronica.
Si tratta di una mera comunicazione di avvio della fase di riscossione, e in linea di massima è da escludere l’impugnabilità per vizi propri; appare invece contestabile il contenuto del ruolo dopo l’accertamento (esecutivo), ad esempio per errori nel calcolo del terzo con impugnazione di accertamento.
A tale riguardo, l’art. 29 del D.L. n. 78/2010 prevede che l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA ed il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere (entro il termine di presentazione del ricorso), all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti ex art. 15 Dpr n. 602/1973.
Tali atti diventano esecutivi allorché scade il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle norme in materia di iscrizione a ruolo, è affidata al