Il nuovo divieto di compensazione in presenza di debiti fiscali

Approfondiamo le problematiche relative al blocco alle compensazioni tra crediti e debiti di imposta in presenza di importi iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro.

Prime indicazioni sul divieto di compensazione delle imposte introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo superiori a 100.000 euro o ricevuto la notifica di accertamenti esecutivi.

 

Il nuovo divieto di compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro

divieto compensazione 100000 euroLa novità, come detto, è stata introdotta dalla legge di Bilancio (art. 1, comma 94 L. n. 213/2023) che ha modificato l’art. 37 aggiungendo il comma 49 – quinquies al D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

L’inibizione alla compensazione troverà però applicazione in presenza di determinati presupposti.

In primis il contribuente deve avere un’iscrizione a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per importi superiori a 100.000 euro.

Per tributi erariali si intendono le imposte spettanti allo Stato. A tal fine deve quindi essere esclusa l’IMU. Si consideri ad esempio un contribuente che non pagato l’IRES (e ricevuto la relativa cartella) per un importo pari a 80.000 euro.

Non è stata pagata neppure l’IMU per un importo superiore a 20.000 euro. In tale ipotesi la condizione che inibisce la compensazione non risulta verificata in quanto l’imposta municipale propria non è un’imposta erariale e non concorre alla determinazione del predetto limite.

L’importo iscritto a ruolo deve essere anche scaduto. Pertanto, se la compensazione viene effettuata prima della scadenza il comportamento deve considerarsi sicuramente corretto. La norma troverà applicazione con decorrenza dal 1° luglio prossimo.

Assonime, con la circolare n. 1 del 31 gennaio 2024 ha fornito i primi chiarimenti sulla novella.

Il documento chiarisce preliminarmente che l’inibizione alla compensazione tra crediti e imposte è integrale, nel senso che è vietata anche per l’eccedenza (rispetto alle somme iscritte a ruolo). Inoltre, il divieto di compensazione riguarda anche i crediti aventi natura agevolativa come quelli risultanti dal quadro RU del Modello Redditi.

 

Le criticità rilevate da Assonime

La disposizione risulta particolarmente penalizzante laddove il legislatore ha precisato che il divieto “cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”.

Secondo Assonime non è possibile disapplicare la norma effettuando un pagamento parziale dell’importo iscritto a ruolo in modo che il debito residuo sia inferiore al predetto limite di 100.000 euro.

Assonime, però, si è espressa con prudenza rispetto a questa soluzione particolarmente penalizzante.

Infatti, la circolare specifica che:

“questa opzione interpretativa andrebbe attentamente valutata in quanto comporta in non pochi casi una reazione – quella della preclusione alla compensazione orizzontale – non molto proporzionata rispetto all’interesse tutelato”.

In base ad un’interpretazione letterale la novella dovrebbe trovare applicazione anche laddove il contribuente abbia richiesto e ottenuto la rateizzazione dell’importo iscritto a ruolo.

Ciò anche nel caso in cui le scadenze fossero state osservate e i pagamenti siano stati effettuati rispettando il piano.

Fin quando il debito di importo superiore a 100.000 euro non sia stato integralmente estinto il divieto alla compensazione risulterà applicabile.

Sarebbe auspicabile un’interpretazione più favorevole ai contribuenti nel senso di poter procedere alla compensazione se le rate sono state tutte pagate o perlomeno laddove sia ancora in corso la rateizzazione senza che sia intervenuta la decadenza.

 

Quale sanzione se si compensa lo stesso?

Si è posto poi il problema di comprendere quale sia la sanzione irrogabile qualora il contribuente violi la disposizione effettuando la compensazione. Ciò a condizione che il sistema non scarti la delega “intercettando” l’importo iscritto a ruolo superiore a 100.000 euro e scaduto.

Dovrebbe in tale ipotesi configurarsi un’indebita compensazione con un credito non spettante sanzionata con l’irrogazione di una sanzione del 30 per cento. Il pagamento delle imposte dovrebbe invece considerarsi in ogni caso effettuato.

 

NdR: potrebbe interessarti anche…Divieto di compensazione in presenza di ruoli o accertamenti esecutivi superiori a 100.000 euro

 

Nicola Forte

Martedì 6 febbraio 2024