Uno degli ambiti di intervento della legge delega fiscale concerne il rapporto tra procedure di riscossione e diritti dei coobbligati solidali. Sebbene siamo ancora in attesa del decreto delegato sulla riscossione, le modifiche già in vigore inserite nello Statuto dei diritti del Contribuente apportano significativi cambiamenti rispetto allo status quo: vediamo cosa è cambiato.
Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro determinati termini decadenziali, «al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede». Ma entro quali limiti può ritenersi legittima la riscossione nei confronti del coobbligato, se l’iscrizione a ruolo è intestata al solo debitore principale?
I profili problematici e l’orientamento della Cassazione: l’efficacia soggettiva del ruolo e la motivazione
Nei confronti dei coobbligati paritetici (ossia, coloro che hanno realizzato insieme il presupposto d’imposta, come ad es. i contraenti nell’imposta di registro) e dipendenti (coloro che rispondono di un debito altrui, come i soci di società di persone), la giurisprudenza di Cassazione è orientata a ritenere valida la notifica al coobbligato della cartella di pagamento o della sola intimazione di pagamento, ritenendo sufficiente che l’atto impositivo sia stato inviato al debitore “principale”[1].
Si pone, anzitutto, un problema di motivazione: se si ammette che l’atto presupposto possa non e