In caso di irreperibilità assoluta del destinatario qual è la corretta procedura che deve seguire il messo notificatore? Ecco le istruzioni suggerite dalla Cassazione
In tema di notifica quando c’è irreperibilità assoluta del destinatario, il messo notificatore deve indicare le ricerche che ha effettuato, con invalidità della notifica se lo stesso si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, non deve contenere generiche espressioni, al fine di impedire il controllo del suo operato.
Il notificante deve dimostrare di aver svolto ricerche dirette a stabilire che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale, non potendo ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (Cass. n. 14990/2025).
La notificazione degli atti tributari è regolata dagli artt.137 e ss. Cpc e 60 Dpr n. 600/1973, a cui si richiama l’art. 16, co 2, D.lgs n. 546/1992.
Sulla notifica degli atti tributari
La notifica è compiuta mediante l’opera dell’ufficiale giudiziario o messo comunale e può essere eseguita “brevi manu”, o mediante il servizio postale; in tal caso le parti possono effettuare le notifiche con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento; la notifica non si esaurisce con la spedizione dell’atto, perfezionandosi con la consegna del relativo plico da parte dell’agente postale al soggetto destinatario.
L’irreperibilità assoluta e temporanea del destinatario
In caso di irreperibilità (temporanea), incapacità o rifiuto da parte del destinatario dell’atto, in applicazione dell’art art. 140 Cpc, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica e ne dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cass. n. 26300/2022): sono tre gli adempimenti previsti ossia il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nel Comune, attesa l’irreperibilità del destinatario; l’affissione alla porta dell’avviso di deposito, ed infine l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito ex art. 60, co 1, lett. e), Dpr n. 600/1973.
In caso di irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso nell’albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione; in tal caso il messo notificatore deve accertare che il soggetto non abbia più residenza, domicilio, sede dell’azienda nell’ambito del comune.
Cosa cambia con la notifica via PEC?
Il legislatore ha apportato alcune novità in materia di accertamento tributario (art. 1, co 2, lett. c), d.lgs. n. 13/2024, abrogativo dell’art. 60, co 7, Dpr n. 600/1973), in materia di notificazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ma con l’art. 60-ter, ha disciplinato con la successiva lett. d), in modo nuovo, la procedura di “notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale” a decorrere dal 30.4.2024.
In particolare, ogni atto, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, anche in deroga a quanto è stabilito dall’art. 149-bis Cpc e alle modalità di notificazione di cui alle singole leggi di imposta non compatibili con l’art. 60-ter del Dpr n. 600/73, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), osservando il Dpr n. 68/2005.
Il caso: contestazione di inesistenza della notifica
Nel caso in esame, il contribuente ha impugnato la sentenza di appello che aveva accolto il ricorso dell’ufficio circa il difetto di notifica dell’avviso di accertamento.
Il ricorrente ha eccepito l’inesistenza della notifica eseguita e la legittimità del ricorso proposto.
La Corte non ha accolto le motivazioni dei giudici di merito, a sostegno della declaratoria di tardività del ricorso introduttivo conseguente alla validità della notificazione effettuata secondo il rito della cd. irreperibilità assoluta, ritenendo che si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass, n.781/2025).
Invero la notificazione effettuata con la procedura di cui al predetto art. 140 Cpc richiede che il messo notificatore dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più l’abitazione, l’ufficio o l’azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (Cass. n. 23223/2024, n. 21384/2024; n. 1172/2024).
Se l’irreperibilità assoluta, infatti, non viene documentata la notifica ex art. 60 non può essere utilizzata. In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di eseguire la notifica secondo l’art. 60, co. 1, lett. e), Dpr n. 600/73, il messo deve svolgere ricerche che possano avvalorare l’irreperibilità assoluta, ossia che questi non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.
Il notificatore non può limitarsi ad apporre la semplice dicitura ”sconosciuto“ a sulla relata di notifica, senza indicazione delle concrete attività di ricerca espletate.
Nel caso specifico, come l’orientamento della giurisprudenza ha rilevato, va considerata invalida la notifica eseguita secondo l’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600/1973, nel caso in cui il messo si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato che riporti generiche espressioni, così da impedire ogni controllo del suo operato, non essendovi, peraltro, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore impugnabili mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 14658/2024).
Ciò posto, la Corte – ritenendo che i giudici di merito non si siano attenuti ai principi di diritto sopra esposti, e valutando erronea anche la declaratoria di tardività del ricorso introduttivo -, ha disposto la cassazione della sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di appello competente, in diversa composizione, che si dovrà attenere ai principi sopra richiamati.
Irreperibilità del destinatario, un po’ di giurisprudenza
Nel caso di irreperibilità assoluta, la notifica si perfeziona con il deposito di copia dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo dello stesso comune, senza necessità di ulteriori adempimenti, mentre nel caso di irreperibilità relativa è necessario procedere secondo le modalità previste dall’art. 140 c.p.c., con invio della raccomandata contenente l’avviso di deposito. L’attestazione del messo notificatore circa l’irreperibilità del destinatario fa fede fino a querela di falso e, in assenza di contestazione nelle forme appropriate, deve considerarsi incontestabile.
Nel caso in cui il messo notificatore attesti l’inesistenza della sede all’indirizzo, è legittimo procedere secondo le modalità previste per l’irreperibilità assoluta, con conseguente validità della notificazione così eseguita e degli atti successivi basati su di essa (Cass. n. 8602/2025; n. 12864/2025).
In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), Dpr n. 600/1973, in luogo di quella ex art. 140 Cpc, devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune in cui ha il domicilio fiscale; tali soggetti, prima di eseguire la notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta (Cass. n. 5818/2024).
Il rito dell’irreperibilità assoluta presuppone che il messo notificatore accerti che nel Comune dove dove va eseguita la notifica non vi sia più abitazione, ufficio o sede essendosi il destinatario trasferito in località sconosciuta. Se, invece, il messo notificatore, non riscontra la sussistenza di tali presupposti, può effettuare la notifica mediante consegna del plico al portiere e spedire la raccomandata informativa ex art. 139 Cpc. (Cass. n. 5576/2025).
Non basta per configurare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, l’attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare soltanto che il destinatario si era trasferito altrove; in tal caso, attesa la genericità delle affermazioni del portiere, il messo doveva porre in essere un’ulteriore attività di verifica diretta a verificare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all’interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l’esame dei registri anagrafici. La notificazione risulta perciò invalida, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato; in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso (Cass. n. 7962/2025).
Il procedimento di notifica in caso di c.d. irreperibilità relativa prevede che la notifica degli atti tributari debba essere eseguita ai sensi dell’art. 140 Cpc solo quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto. Se la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita ai sensi dell’art. 60, lett. e), Dpr n. 600/1973, ogni volta che il notificatore non reperisce il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto deve eseguire preventive ricerche, attestate nella relata, a meno che (c.d. irreperibilità assoluta) il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n. 10356/2024).
La giurisprudenza di merito ha ritenuto in tema di notificazione dell’atto impositivo che l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica ex art. 60 Dpr n. 600/1973, deve svolgere ricerche finalizzate a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente; quest’ultimo per essere dichiarato irreperibile non deve avere l’abitazione o ufficio o azienda nel Comune dove ha sede il proprio domicilio fiscale. Se dette ricerche non vengono effettuate e, conseguentemente, l’irreperibilità non viene documentata, la procedura di notifica di cui al citato art. 60 non può essere utilizzata, risultando nulla la notifica eseguita. (Cass, sez. 8, Lazio n. 729/2024)
La copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, è validamente notificata tramite PEC, senza che alla stessa sia necessario apporre la firma digitale e che l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, inviatagli tramite PEC, rendesse inesistente la notificazione. L’esistenza dell’atto non dipende dall’apposizione di una sottoscrizione, ma dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nonché dalla conformità dello stesso al modello approvato con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 25 del D.p.r. n. 602 del 1973 (CGT 2° gr Toscana n. 113/2024).
NdR. Notifiche di atti tributari: casi di irreperibilità assoluta e relativa
Enzo Di Giacomo
Lunedì 21 Luglio 2025