Notifiche di atti tributari: casi di irreperibilità assoluta e relativa

di Isabella Buscema

Pubblicato il 17 agosto 2023

La definizione di irreperibilità assoluta e irreperibilità temporanea è fondamentale per valutare la corretta gestione della notifica degli atti tributari. Le recenti valutazioni della Cassazione

La definizione di irreperibilità è fondamentale per valutare la corretta gestione delle notifiche degli atti tributari?

Quali sono le modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui al art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, in caso di irreperibilità assoluta del contribuente?

Il messo o l’ufficiale giudiziario, che procedono alla notifica, devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune?

In tema di notifiche tributarie l’irreperibilità assoluta del contribuente necessita di ricerca approfondita da parte del messo e dell’attestazione “sconosciuto all’indirizzo indicato” ovvero il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente?

Va seguito il procedimento previsto dall’articolo 140 codice procedura civile quando, pur essendo conosciuti residenza e indirizzo del destinatario, la consegna non è eseguita per assenza temporanea?

 

Irreperibilità assoluta e relativa in sede di notifica degli atti tributari: il principio

notifiche irreperibilità La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale.

In caso di irreperibilità assoluta del contribuente, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune[1] del domicilio fiscale dello stesso le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto.

In sostanza, il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute, né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame.

In definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60 comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.

Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione.[2]

 

Il caso di