Non sempre un vizio di notifica invalida l’atto fiscale: il raggiungimento dello scopo può sanare l’errore. Ma ci sono casi in cui il vizio resta fatale, incidendo sull’esistenza stessa dell’atto e sulla pretesa tributaria. Un confine sottile tutto da approfondire.
Nel presente articolo analizziamo la fattispecie del raggiungimento dello scopo e della eccezione dello stesso in caso di nullità dell’atto per mancata notificazione dell’atto prodromico o decadenza medio tempore dell’agente di riscossione.
Nullità e sanatoria nella notifica degli atti tributari: il limite del raggiungimento dello scopo
Ai sensi dell’art. 156 c.p.c.…
…“Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
La nullità di un atto si configura quando lo stesso presenta invalidità gravi che ne potrebbero inficiare l’efficacia, pur conservando, in ogni caso, limitati effetti giuridici. Per inesistenza, si intende, invece, quando un atto è inidoneo a produrre qualsiasi effetto giuridico ed è insuscettibile di sanatoria.
Un atto può però incorrere in nullità, malgrado la propria completezza formale, per la sua inidoneità a raggiungere il proprio scopo: l’atto è infatti nullo quando esso manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Questo vale non solo per quelli a forma libera ma anche per quelli a forma vincolata. A rilevare è piuttosto lo scopo oggettivo, cioè l’evento a cui il compimento dell’atto mira nella logica dell’ordinamento.
L’art. 157 stabilisce che la nullità, a norma dell’art. 156, non può essere pronunciata senza istanza di parte, la c.d nullità relativa, a meno che la legge non disponga che essa sia pronunciata anche d’ufficio, la c.d nullità assoluta.
Nel caso di nullità relativa solo la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma essa deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso; la nullità relativa non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Per scopo deve allora i