Decreto Ristori bis: il differimento del termine per il versamento degli acconti delle imposte

Il decreto Ristori bis prevede ulteriori misure di sostegno economico in favore degli operatori che hanno subìto i maggiori danni dall’emergenza epidemiologica di Covid–19. Le misure hanno diversa natura e una di queste consente di differire il termine per il versamento degli acconti relativi alle imposte sui redditi e Irap, con riferimento al periodo d’imposta 2020.

Il differimento del termine di versamento dell’acconto

differimento versamento acconti imposteL’articolo 6 del Decreto Legge 9/11/2020 n.149 riguarda i contribuenti che esercitano le attività di cui all’allegato 1 del D.L. n. 137/2020, come sostituito dall’Allegato 1 del D.L. n. 149/2020 (decreto Ristori – bis) e di cui all’allegato 2 di tale ultimo decreto.

Tale condizione, cioè l’individuazione oggettiva delle predette attività, non è sufficiente per l’applicazione della disposizione.

E’ necessario, infatti, che si tratti di attività per le quali siano stati approvati gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale).

Tuttavia, il differimento del termine non troverà applicazione qualora i ricavi conseguiti o i compensi percepiti abbiano superato la soglia di 5.164.569 euro, quindi qualora sia applicabile la predetta causa di esclusione.

Invece, il differimento del termine dal 30 novembre al 30 aprile 2021 interesserà anche i contribuenti forfetari, che applicano il regime di vantaggio, ovvero nei confronti dei quali troverà applicazione qualsiasi altra causa di esclusione dagli ISA.


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Secondo acconto imposte 2020 in scadenza al 30 novembre 2020 prorogato per tante categorie

 

 

Condizione per fruire del beneficio del differimento del termine di versamento dell’acconto delle imposte: domicilio fiscale in zona rossa

Il legislatore ha però previsto un’ulteriore condizione per fruire del beneficio in esame.

E’ necessario che il contribuente abbia il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in un’area di massima gravità o caratterizzata da un livello di rischio elevato.

E’ necessario, quindi, che le predette condizioni vengano verificate con riferimento alle “zone rosse” del Paese.

 

L’eccezione: le attività di ristorazione

Viene però prevista un’eccezione per le attività di ristorazione.

In questo caso, per beneficiare del differimento del termine dell’acconto, è sufficiente che il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa siano in un un’area “arancione”.

Ad esempio, nell’osservanza di tutte le condizioni, se l’attività di ristorazione è esercitata in Sicilia, sarà possibile applicare la disposizione.

Il differimento del termine per il versamento dell’acconto spetta, al verificarsi di tutte le condizioni precedentemente indicate, indipendentemente dalla riduzione del fatturato del primo semestre dell’anno 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

 

I soggetti i cui redditi sono imputati in base al principio di trasparenza

L’art. 6 in esame, pur non richiedendo la riduzione del fatturato, fa riferimento all’art. 98, del D.L. n. 104/2020 (decreto d’Agosto).

Tale norma prevede che “La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162”.

I predetti soggetti, richiamati indirettamente per il tramite del DPCM, che ha già rinviato il termine previsto per il versamento del saldo dal 30 giugno al 20 luglio, comprendono coloro che partecipano ad una società o ad un altro soggetto il cui reddito risulta loro imputato in base al regime di trasparenza di cui all’art. 5 del TUIR.

In buona sostanza, se si verifica tale condizione, possono beneficiare del differimento del termine per il versamento dell’acconto, tutti i contribuenti per i quali il citato decreto ha già disposto la proroga del termine previsto per il versamento del saldo.

Nell’ipotesi di partecipazione in una società trasparente, è sufficiente che tutte le condizioni siano verificate in capo alla società partecipata.

 

Differimento del termine di versamento dell’acconto imposte nel caso di partecipazione in una società trasparente

Si pone però il problema che i due soggetti, cioè la società partecipata e i soci, potrebbero avere il domicilio fiscale in una Regione diversa.

Si consideri ad esempio una SAS che esercita l’attività di commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento (attività di cui all’Allegato 2).

La sede legale e la sede operativa è nel comune di Milano (zona rossa).

In tale ipotesi il differimento del termine per il versamento dell’acconto riguarda sia la società, ma anche il socio.

Tuttavia, la persona fisica ha la residenza anagrafica a Roma, quindi ha il domicilio fiscale in un’area gialla.

L’art. 6 in commento prevede che il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa debbano essere all’interno di un’area rossa.

Si pone così il problema se il rinvio del termine possa essere applicato anche al socio.

In base ad un’interpretazione letterale della disposizione il socio sembrerebbe escluso dal beneficio.

Ciò in quanto il suo domicilio fiscale è in una zona gialla.

Tuttavia, sembra più corretto, in tale ipotesi, applicare il principio di trasparenza.

Pertanto, se anche i soci possono beneficiare del rinvio del termine per il versamento dell’acconto, dovrebbe essere sufficiente verificare la condizione rappresentata dal domicilio fiscale o del luogo di esercizio dell’attività, in capo alla società che produce il reddito e lo imputa per trasparenza ai soci.

E’ auspicabile, però, che l’Agenzia delle entrate chiarisca il punto.

 

A cura di Nicola Forte

Sabato 20 novembre 2020

 

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Siamo vicini al 30 novembre 2020 e la gestione degli acconti IRPEF può risultare particolarmente complessa.

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