La Cassazione sulla scissione dei termini di notifica per posta

Le Sezioni Unite di Cassazione dovranno decidere sul principio della scissione riguardante la notifica degli atti tributari. L’applicazione del principio della scissione rischia di violare i principi di buona fede fra Fisco e Contribuente stabiliti dallo Statuto del Contribuente.

scissione termini notifica postaLa Corte di Cassazione – Sez. Tributaria Civile – con l’ordinanza interlocutoria n. 15545 depositata in cancelleria il 21 luglio 2020 ha trasmesso gli atti al Primo Presidente della Corte stessa per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della delicata questione della scissione dei termini di notifica per posta degli atti tributari impositivi.

(Per approfondimenti sulle notifiche per posta, vedi ad esempio: “Notifiche a mezzo posta alla luce del DL Cura Italia” di Isabella Buscema)

Infatti, sulla scia dell’insegnamento di Cassazione, Sezioni Unite n. 12332/2017, in tema di notifica di sanzioni amministrative, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha recentemente affermato che tale principio opererebbe anche per la notifica degli atti impositivi tributari, con ogni conseguenza in tema di tempestività dell’attività di recupero fiscale [in tal senso, Cassazione n. 9749/2018, in tema di accertamento IMU, così massimata:

“L’esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d’interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”].

Hanno dichiaratamente dato seguito a tale innovativo arresto le successive ordinanze, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 3091/2019 (in tema di cartella di pagamento per errato rimborso ex art. 43 D.P.R. n. 602/1973), nonché Cassazione, Sez. 6-Tributaria, n. 3560/2019 (che, sia pure in obiter dictum, afferma addirittura sussistere un principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, circa l’efficacia interruttiva della prescrizione del credito tributario per effetto della mera consegna dell’atto impositivo all’ufficio postale, all’uopo richiamando i già citati precedenti del 2018 e del 2017, che non riguardano invero detta questione).

Per la verità, non mancano anche più risalenti pronunce che hanno fatto applicazione del detto principio anche alla materia della notifica degli atti impositivi tributari a mezzo del servizio postale, sulla base di un supposto principio generale evincibile dalla già citata Corte Costituzionale n. 477/2002 (così, Cassazione n. 1647/2004, 15298/2008; n. 26053/2011, n. 22320/2014, nonché, ancora recentemente, n. 33277/2019).

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In particolare, nell’affrontare il problema dell’applicabilità dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., al tema della notifica degli atti impositivi tributari, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno affermato (in motivazione) che:

“La notificazione costituisce un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza dell’amministrazione. In altri termini, dall’esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso non può mai derivare una convalida ex tunc di un atto imperfetto, di per sé inidoneo ad evitare la decadenza.

Si tratta di una conseguenza dell’applicazione di principi generali, nei casi in cui la legge pone limiti temporali all’esercizio di poteri amministrativi”.

A conferma della amplissima diffusione, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, del superiore convincimento, è sufficiente osservare che numerose altre pronunce (ben più di venti), ancora di recente, hanno dato seguito all’insegnamento dell’ultima decisione selezionata.

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è ben consapevole che l’arresto di Cassazione, Sezione Unite, n. 12332/2017, oltre che equiparare quoad effectum la “comunicazione” alla “notificazione” di un atto, opera una ulteriore estensione del noto principio della scissione dei termini della notifica per posta anche riguardo agli atti amministrativi sanzionatori di indiscutibile natura recettizia.

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In merito a queste problematiche CommercialistaTelematico ha pubblicato tanti articoli, ad esempio: Notifica per posta e assenza del destinatario: il termine per ricorrere parte 10 giorni dopo la data di giacenza

 

A cura di Avv. Maurizio Villani

Sabato 3 ottobre 2020

 

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