Il Decreto Cura Italia prevede una disposizione volta ad evitare che il portalettere abbia contatto personale con i destinatari.
Tuttavia, ciò costituisce deroga alle norme di cui alla legge 890/1982, nonché a quanto previsto dallo Statuto del contribuente, laddove è disposto che l’amministrazione finanziaria debba assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
Notifiche atti di accertamento, liquidazione e riscossione a mezzo posta: sospensione dei termini e non delle attività
L’art. 67 D.L. 18/2020 prevede che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, non invece la sospensione delle stesse attività.
La norma non vieta quindi in tale periodo lo svolgimento dell’attività di accertamento e riscossione.
La sospensione dei termini previsti dalla disposizione richiamata non sospende né esclude le attività degli uffici.
Coerentemente, anche in questo periodo emergenziale gli uffici continuano a svolgere, l’attività istruttoria dei procedimenti di accertamento, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria, con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.
Gli uffici sono legittimati a procedere alle necessarie istruttorie e anche alla notifica di avvisi di accertamento (circolare n. 8/e del 3 aprile 2020)
Modifica della norma sulle notifiche a mezzo posta raccomandata fino al 30 giugno 2020
Il primo periodo dell’art. 67 citato, deve coordinarsi necessariamente con l’art