Notifica per posta e assenza del destinatario: il termine per ricorrere parte 10 giorni dopo la data di giacenza

la notifica per posta si considera eseguita, attesa la mancata consegna del plico da parte dell’agente postale per assenza del destinatario, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza; pertanto il termine per proporre ricorso decorre dallo scadere dei decimo giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore

postino_immagineLa notifica a mezzo posta si considera eseguita, attesa la mancata consegna del plico da parte dell’agente postale per assenza del destinatario, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza.

Quanto precede è contenuto nella sent. n. 2047/2016 della Corte di Cassazione da cui emerge che il termine per proporre ricorso decorre dallo scadere dei dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Notifica degli atti

La procedura di notifica degli atti tributari è disciplinata dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, come previsto dall’art. 16, c. 2, del D.Lgs. n. 546/1992, recante norme in materia di comunicazioni e notificazioni. Quest’ultima disposizione richiama l’art. 60, c. 1, lett. a, del Dpr n. 600/1973, secondo cui la notifica degli atti previsti per legge deve essere eseguita in virtù delle disposizioni contenute nel codice di procedura civile

La notifica può eseguirsi, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, anche mediante il messo comunale o di messo speciale autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza, che pone in essere la procedura di notifica le stesse forme attuate dall’ufficiale giudiziario.

Le parti processuali possono effettuare le notificazioni “direttamente a mezzo del servizio postale”, secondo quanto previsto dall’art. 14 legge n. 890/1982, come previsto dal disposto dell’art. 16, c. 3, del D.lgs. n. 546/1992.

Alternativamente alla procedura di notifica c.d. “brevi manu”, è possibile eseguire le notifiche mediante il servizio postale con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. La notifica a mezzo del servizio postale, che trova ampia applicazione nel giudizio tributario, non si esaurisce con la spedizione dell’atto, bensì si perfeziona con la consegna del relativo plico da parte dell’agente postale al soggetto destinatario. L’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; è senza alcun valore la prova della data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento priva dell’attestazione dell’agente postale (Cass nn. 12932/2015 e 8865/2015).

L’art. 140 Cpc stabilisce, inoltre, che in caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso la notifica è valida se il soggetto che la esegue comprova l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa al destinatario (1).

La normativa tributaria prevede che il ricorso deve essere depositato a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato (art. 21 D.Lgs. n. 546/92) e per la costituzione in giudizio, il ricorrente deposita entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione, l’originale del ricorso notificato ex art. 137 c.p.c. o copia di quello spedito a mezzo del servizio postale unitamente a copia della ricevuta della spedizione effettuata a mezzo postale. Trattasi, quindi, di adempimenti richiesti per legge che ove non eseguiti determinano l’inammissibilità dell’atto.

Fattispecie

Nel caso in esame il contribuente ha ricevuto l’avviso di accertamento, ma in quanto assente ha ritirato l’atto oltre dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata attestante l’avviso di giacenza presso l’ufficio postale. La CTR ha annullato l’atto impositivo, non accogliendo l’eccezione dell’ufficio circa la tardività del ricorso proposto dal contribuente e ritenendo che la data in cui lo stesso aveva ritirato il plico presso l’ufficio postale era la data a cui ancorare il dies a quo del termine per l’impugnazione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il ricorso andava presentato entro dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa, come dispone l’art. 8 della legge n. 890/1982 che appunto dispone che “notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

La Suprema Corte ha ritenuto preliminarmente che per il caso in esame valgono le disposizioni che regolano il servizio postale universale (DM 1 ottobre 2008) ed, in particolare, la delibera. 385/13/CONS del 2013 con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato le nuove condizioni generali per il servizio universale postale. Ritenuto di non aderire alla tesi dei giudici di merito secondo cui il momento di perfezionamento della notifica è quella del ritiro dell’atto presso l’Ufficio postale, i giudici di legittimità hanno deciso per una applicazione in via analogia del citato art. 8 della legge n. 890/1982, non essendo presente alcuna norma dell’ordinamento che regoli il caso concreto. Pertanto si rende necessario operare un bilanciamento tra gli interessi del notificante e del notificatario, come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 346/1998).

Peraltro, atteso che le norme del servizio postale universale non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza ma solo il rilascio dell’avviso di giacenza, la regola da seguire per individuare la data di perfezionamento della notifica, in caso di mancato recapito della raccomandata al destinatario, è quella di considerare come avvenuta la notifica allorché siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dala data del ritiro del plico, se anteriore.

La Corte ha ritenuto che, atteso che la sentenza impugnata ha applicato la diversa regola secondo cui la notifica si avrebbe per eseguita dalla data del ritiro del piego, anche se posteriore al decorso di dieci giorni dalla data d spedizione della raccomandata contenente l’avviso di giacenza, la stessa sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR, al dine dell’applicazione del principio sopra esposto.

NOTA

1) Cass. n. 2922/2015 – In tema di notificazione, quando la norma prescrive il ricorso alla “raccomandata con avviso di ricevimento”, non può che riferirsi al c.d. servizio postale universale fornito dall’Ente Poste, con la conseguenza che, se tale compito è affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme a quanto prescrive l’art. 140 cpc e, quindi, la notifica non si perfeziona sia se si tratta di notifica a mezzo posta di cui alla legge n. 890/1982, sia alla raccomandata a mezzo del servizio postale ex art. 16, comma 3, D Lgs n. 54671992, ove la notifica sia eseguita nei confronti del contribuente o società privata.

Cass. n. 4891/2015 – In tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, atteso che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l’ufficio postale e non all’effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva, l’unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è, di regola, l’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sul soggetto notificante.

23 marzo 2016

Enzo di Giacomo