Contribuzione agevolata regime forfettario: tempo fino al 28 febbraio

C’è tempo fino al 28 febbraio 2020 per i forfettari iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS che vogliono accedere alla contribuzione ridotta del 35%: la dichiarazione di riduzione, per essere valida per l’anno 2020, dovrà essere inviata telematicamente all’INPS entro il termine previsto.

Contribuzione agevolata regime forfettarioContribuzione agevolata regime forfettario: premessa

 

Come noto, il regime forfettario è un regime agevolato per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni. Tale regime – introdotto fin dalla Legge di Bilancio 2015 (L. n. 190/2014) – è stato varie volte modificato nel corso del tempo: l’ultima modifica è quella apportata con la Legge di Bilancio 2020, L. n. 160/2019, la quale ha comportato alcuni cambiamenti al sistema. Ma l’accesso al regime forfettario – sempreché sussistano tutti i requisiti – comporta la possibilità per i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS di usufruire di una contribuzione agevolata, cioè di ridurre il versamento annuo a titolo di contributi previdenziali, in modo da “alleggerire” il peso dei costi a carico del lavoratore autonomo.

 

Regime forfettario

 

Prima di entrare nel merito della riduzione contributiva, è opportuno segnalare brevemente e senza pretesa di esaustività i requisiti di accesso al regime forfettario 2020.

 

Requisiti di accesso

 

Possono accedere al regime forfettario i soggetti che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • ricavi o compensi non superiori a 65mila euro annui (in caso di più attività va considerata la somma complessiva);
     
  • spese non superiori a 20mila euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto; all’interno di tale categoria rientrano anche le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

 

Esclusioni dal regime

 

Restano esclusi dall’accesso i soggetti:

  • che si avvalgono di speciali regimi a fini IVA o soggetti a regimi forfettari di determinazione del reddito;
     
  • non residenti (a parte specifiche eccezioni);
     
  • che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
     
  • esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
     
  • la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
     
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30mila euro (tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato).

 

L’imposizione

 

Dopo aver analizzato le esclusioni e i soggetti ammessi al regime, bisogna segnalare la tassazione a carico di tali soggetti: infatti, al reddito imponibile (cioè quello calcolato applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti uno specifico coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata), dedotti i contributi previdenziali obbligatori, si applica un’imposta unica del 15%, che sostituisce le imposte ordinarie previste a carico del soggetto nel regime ordinario.

Il regime diviene ancora più vantaggioso, con una tassazione al 5%, se sussistono particolari requisiti, quali:

  • nessun esercizio di attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare nei tre anni precedenti;
     
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (ad esclusione del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
     
  • l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve superare il limite che consente l’accesso al regime in caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto.

 

Contribuzione ridotta

 

I soggetti che accedono al regime forfettario anche per l’anno 2020 possono fare domanda di accesso al regime contributivo agevolato di cui alla L. n. 190/2014 previsto per i soggetti forfettari iscritti alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS.

Accedendo a tale particolare regime, i soggetti in possesso dei requisiti, vedranno una riduzione dell’onere contributivo del 35% rispetto alle normali regole.

Ad esempio, su un minimale di 15.878 euro (minimale previsto per l’anno 2019) per un esercente attività commerciale, con la contribuzione piena è previsto il versamento dei contributi IVS per euro 3.825,01, mentre avvalendosi della contribuzione agevolata per il regime forfettario tale importo sarà ridotto del 35%, con un notevole risparmio per il soggetto.  

Si ricorda che il regime è volontario, motivo per cui per accedervi è necessario farne richiesta. In caso contrario, si verserà seguendo le normali regole della Gestione artigiani e commercianti.

 

Contribuzione agevolata regime forfettario: vantaggi e svantaggi

 

Il beneficio della riduzione del carico contributivo è evidente per chi accede a tale possibilità: il soggetto vedrà diminuire del 35% il contributo da versare annualmente alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS.

Ma è comunque necessario segnalare che tale regime contributivo agevolato comporta anche uno svantaggio; infatti, ai fini dell’accredito della contribuzione agevolata per regime forfettario versata:

  • se il soggetto versa un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, egli ottiene il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.
    In altre parole, se il soggetto (che accede al regime forfettario) si avvale della riduzione contributiva del 35% e riesce comunque a versare una contribuzione almeno pari al minimale stabilito dall’INPS annualmente rispettivamente per artigiani e commercianti (per l’anno 2019 si veda la Circolare INPS n. 25/2019), allora gli verrà accreditato comunque un intero anno di contribuzione;
     
  • se il soggetto versa un importo inferiore al contributo calcolato sul minimale di reddito, egli si vedrà accreditare un numero di mesi di contribuzione che sarà proporzionale a quanto versato a fronte della riduzione contributiva.

 

Contribuzione agevolata regime forfettario: come accedere alla riduzione contributiva

 

Per accedere alla contribuzione ridotta è necessario fare specifica richiesta. Infatti con una comunicazione telematica sarà necessario inviare una dichiarazione di adesione al regime agevolato.

Per i soggetti che già esercitano attività d’impresa ma che non hanno ancora aderito al regime agevolato c’è tempo fino al 28 febbraio 2020 per inviare richiesta di adesione all’INPS.

Ciò potrà essere fatto accedendo al sito INPS > Servizi On-line > Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti > Sezione domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 > Adesione.

Come detto la domanda, per chi già esercita attività d’impresa, può essere inviata fino al 28 febbraio dell’anno per il quale si vuole beneficiare della riduzione contributiva.

Per chi invece costituisce una nuova attività nel regime forfettario e vuole accedere al regime contributivo in esame, è sì necessario inviare la dichiarazione di adesione con le stesse modalità previste per chi già esercita attività d’impresa, ma con la massima tempestività rispetto al momento in cui si riceve la delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione artigiani e commercianti INPS (quindi in tal caso non si tiene conto della data del 28 febbraio, ma del momento in cui si riceve la delibera di iscrizione alla Gestione).

Chi invece ha già fatto richiesta di riduzione per l’anno precedente e continua a mantenere tutti requisiti previsti dalla legge, continuerà a versare in misura ridotta, salvo che non faccia esplicita rinuncia (Servizi Online > Elenco di tutti i servizi > Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti > Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 > Rinuncia) al regime contributivo agevolato, sia per mancata permanenza di tutti i requisiti, sia perché vuole versare la contribuzione piena.

 

A cura Antonella Madia

Lunedì 10 febbraio 2020

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