Domanda ANF: istruzioni per lavoratori e datori di lavoro

Le nuove regole per l’accesso agli Assegni Nucleo Familiare comportano l’obbligo – a partire dal 1° aprile 2019 – di inoltrare la domanda direttamente in modalità telematica senza l’intermediazione del datore di lavoro.

Domanda ANF: istruzioni per lavoratori e datori di lavoroL’INPS ha pubblicato le istruzioni per l’accesso agli Assegni Nucleo Familiare a seguito delle modifiche apportate, che comportano l’obbligo – a partire dal 1° aprile 2019 – di inoltrare la domanda direttamente in modalità telematica senza l’intermediazione del datore di lavoro (ne avevamo già parlato anche in questo articolo).
Da tale meccanismo sono esclusi però i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, per i quali sarà necessario continuare a utilizzare il modello ANF/DIP in versione cartacea.

Allo scopo di fare chiarezza sull’inoltro della domanda e sull’effettiva modalità di funzionamento del nuovo sistema l’Istituto previdenziale ha fornito le apposite istruzioni.

Nuove modalità di presentazione della domanda di ANF

La Circolare 22 Marzo 2019 n. 45 pubblicata da parte dell’Istituto Previdenziale, ha fornito le specifiche indicazioni riguardanti le modalità per la presentazione della domanda riguardante l’assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo.

Con tale Circolare sono infatti cambiate le modalità di comunicazione degli ANF da parte dei lavoratori, per cui a partire dallo scorso 1° Aprile 2019 le domande per le prestazioni familiari devono essere presentate non più al proprio datore di lavoro, ma esclusivamente all’INPS, attraverso la modalità telematica, avvalendosi del sito internet, accedendo direttamente con le proprie credenziali oppure di Caf e soggetti abilitati.

Il successivo Messaggio n. 1430 del 5 aprile 2019 ha fornito poi ulteriori chiarimenti riguardanti la presentazione della domanda.

Ad ogni modo, nonostante le disposizioni già segnalate, l’INPS ha ritenuto necessario emanare un ulteriore intervento sul tema, precisamente il Messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019, per chiarire le modalità di richiesta di ANF con il nuovo tool e altri aspetti di rilievo delle nuove modalità.

Chi è soggetto alla presentazione telematica

Sono soggetti all’obbligo di utilizzare le nuove modalità i lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato, esclusi i lavoratori del settore agricolo. Rientrano nel computo dei soggetti che devono utilizzare le nuove modalità anche i soci lavoratori delle imprese cooperative i quali trasformano, manipolano, commercializzano, prodotti agricoli e zootecnici di cui all’articolo 3 della L. n. 240/1984.

Regime temporaneo

Innanzitutto l’Istituto specifica che fino alla pubblicazione dei nuovi livelli reddituali – che saranno resi noti dall’Istituto con successiva Circolare come ogni anno – è possibile inoltrare esclusivamente le domande di ANF per il periodo di riferimento della Circolare medesima ovvero per periodi pregressi. Infatti, le domande che sono già state presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 non devono essere ritirate, in quanto continuano ad essere valide per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 il 30 giugno 2019; la nuova procedura telematica permette invece il calcolo degli importi giornalieri e mensili che sono teoricamente spettanti al richiedente con riferimento alla tipologia, al numero dei componenti, e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta. Il rinnovo della domanda di ANF di conseguenza, dovrà necessariamente seguire le nuove modalità.

Le istruzioni per la domanda

L’esito della domanda presentata così come gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno disponibili al cittadino attraverso l’accesso nella sezione “Consultazione domanda” dell’area riservata del sito www.inps.it, accedendo con le proprie credenziali. L’esito però sarà visibile anche per i patronati incaricati, i quali su delega del cittadino richiedente inviano le domande di ANF all’istituto previdenziale.

Nel momento in cui viene presentata la domanda all’INPS, il lavoratore deve comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro il quale avrà così accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli assegni al nucleo familiare attraverso l’apposita applicazione disponibile per i datori di lavoro.

Nel momento in cui ci sia una variazione della composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, ovvero in caso di modifiche delle condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore deve inoltrare una domanda all’INPS in modalità telematica per variare il periodo di interesse.

Qualora poi il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all’assegno nucleo familiare sia privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, dovrà presentare l’apposita domanda di autorizzazione avvalendosi della procedura telematica di autorizzazione ANF, corredata della documentazione necessaria.

Esito della domanda

Nel caso di esito positivo, il cittadino richiedente non riceverà alcun provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione (come invece previsto dalla normativa fino a qualche tempo fa vigente) ma tale provvedimento verrà inviato nei confronti del cittadino qualora l’INPS emani invece un provvedimento di reiezione della domanda.

Così, dal 1° Aprile 2019 non è più necessario – nemmeno per le domande ancora in istruttoria – che venga consegnato al cittadino il modello ANF43 di accoglimento della domanda di autorizzazione; il datore di lavoro di conseguenza non dovrà più prenderne visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi, in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall’Istituto, il quale sulla base degli importi spettanti, ne conferma al datore di lavoro l’esistenza e ne permette il pagamento.

Qualora poi l’autorizzazione rilasciata da parte dell’INPS sia solamente parziale, ossia riferibile solamente da alcuni dei componenti del nucleo familiare dichiarati da parte del lavoratore, l’importo della prestazione sarà successivamente calcolata tenendo conto solamente di quella parte del nucleo che è stato autorizzato da parte dell’Istituto Previdenziale; anche in tal caso, l’esito della domanda è visibile all’utente, al patronato e al datore di lavoro.

Il controllo della domanda autorizzata da parte dei datori di lavoro

I datori di lavoro che vogliono controllare l’effettivo diritto del lavoratore all’ottenimento degli assegni al nucleo familiare, possono accedere all’interno del “Cassetto previdenziale aziende” del sito INPS, consultando gli importi massimi spettanti, giornalieri o mensili, così come il periodo di riferimento.

La ricerca può essere fatta in due diversi modi:

  • ricercando il singolo codice fiscale del lavoratore (ricerca puntuale). In tal caso sarà necessario indicare la matricola aziendale di interesse, il codice fiscale del lavoratore, il periodo da uno a sei mesi rispetto al quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi Uniemens. In tale circostanza, l’informazione sarà immediatamente disponibile e visualizzabile in procedura, e le informazioni saranno esportabili in modalità XML;
  • effettuando una ricerca massiva, cioè ricercando tutti i lavoratori di un’azienda per la quale il soggetto richiedente ha la delega. In questa circostanza, al contrario della precedente, l’utente che fa la ricerca deve indicare la matricola aziendale di interesse e uno specifico mese di competenza per il quale è necessario conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi Uniemens. Differentemente dal caso precedente, le informazioni saranno rese disponibili dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema, ma comunque i dati saranno scaricabili in versione XML.

Istruzioni per la compilazione dell’Uniemens

Il messaggio INPS segnalato specifica poi le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di giugno 2019.

Infatti, fino alle denunce di competenza del mese di giugno 2019 gli ANF dovranno essere trasmessi con le attuali modalità all’interno dei flussi Uniemens, valorizzando le due sezioni <GestioneANF> e <ANF> contenenti le informazioni sui conguagli degli assegni al nucleo familiare e sulla corresponsione degli stessi nel formato e nelle modalità che sono state descritte nel documento tecnico Uniemens.

A partire dalla dichiarazione contributiva riguardante il mese di luglio 2019, è stato istituito nella sezione <DenunciaIndividuale> di <PosContributiva> del flusso Uniemens aziende con dipendenti, un nuovo elemento volto ad associare a ciascun codice conguaglio uno specifico periodo di riferimento, oltre che l’identificativo della domanda di assegni al nucleo familiare in questione.

Così, per conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro saranno tenuti a compilare il nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>, all’interno del quale dovranno essere valorizzati i seguenti campi:

  • elemento <CodiceCausale>: 0035 – ANF assegni correnti; L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati; H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
  • elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
  • elemento <AnnoMeseRif>: inserire il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
  • elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

La nuova modalità di compilazione si aggiunge per il momento alle modalità attuali di esposizione, ma l’INPS segnala che è in fase di sviluppo un aggiornamento che permetterà il conguaglio degli ANF con la sola compilazione dell’elemento <InfoAggCausaliContrib>.

A decorrere poi dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019 non sarà più necessario compilare gli elementi: <TabANF>; <NumANF>; <ClasseANF>.

L’introduzione della compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>, permette inoltre il controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche quelli relativi agli assegni al nucleo familiare arretrati: di conseguenza a decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019 vengono meno le esigenze di cautela e le relative disposizioni impartite con il Messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017, con la conseguenza che non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore a 3000 euro.

La domanda per i lavoratori agricoli

A scopo di completezza si ricorda infine che dall’utilizzo di tali nuove modalità, fanno però eccezione le prestazioni familiari erogate nei confronti di operatori agricoli a tempo indeterminato (cd. “OTI”), i quali invece continueranno ad utilizzare le precedenti istruzioni, ossia continueranno ad avvalersi della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello SR16, modello ANF/DIP, che è disponibile sul sito dell’Istituto Previdenziale.

Resta fermo che il provvedimento ANF43 di autorizzazione, non più di necessario invio all’atto del provvedimento autorizzativo in caso di domanda telematica, dovrà essere invece inviato qualora la domanda sia presentata con riferimento ad una posizione tutelata di operaio agricolo a tempo indeterminato, in quanto tali soggetti continuano ad essere tenuti all’inoltro della richiesta in modalità cartacea.

 

A cura di Antonella Madia

Giovedì 16 Maggio 2019