Assegni al nucleo familiare (ANF): dal 1° aprile le domande sono solo telematiche

L’INPS introduce una novità sostanziale in merito alla richiesta di assegni al nucleo familiare: dal prossimo 1° aprile potrà essere effettuata dal lavoratore solamente in modalità telematica, e non più avvalendosi del modello cartaceo da consegnare al datore di lavoro. L’INPS fornisce così le specifiche istruzioni per adempiere a tale nuovo adempimento, segnalando dettagliatamene come sarà necessario operare

Assegni al nucleo familiare (ANF): dal 1° aprile le domande sono solo telematicheLa novità introdotta dall’INPS con la Circolare n. 45/2019 comporta che la richiesta di assegni al nucleo familiare dal prossimo 1° aprile potrà essere effettuata dal lavoratore solamente in modalità telematica, e non più avvalendosi del modello cartaceo da consegnare al datore di lavoro.

L’INPS fornisce così le specifiche istruzioni per adempiere a tale nuovo adempimento, segnalando dettagliatamene come sarà necessario operare. 

Premessa

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno al nucleo familiare (ANF) per lavoratori dipendenti di aziende del settore privato (escluso il settore agricolo), dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica direttamente all’INPS, per il corretto calcolo dell’importo spettante all’utenza, allo scopo di garantire una maggiore sicurezza in materia di protezione dei dati personali.

Lo rende noto l’INPS, con l’emanazione della Circolare n. 45 del 22 Marzo 2019. L’argomento è di estrema importanza, in quanto se finora la domanda doveva essere inoltrata per il tramite del datore di lavoro, a far data dal 1° aprile prossimo essa dovrà essere inoltrata direttamente all’Istituto Previdenziale: quanto detto deriva da una necessità dell’Istituto di garantire all’utenza una maggiore tutela e protezione dei dati personali.

Assegni al nucleo familiare

Gli ANF, acronimo di “assegni al nucleo familiare”, sono delle somme erogate direttamente dall’Istituto Previdenziale nei confronti:

  • delle famiglie dei lavoratori dipendenti;
  • dei titolari di pensioni e di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;
  • dei lavoratori assistiti all’assicurazione contro la tubercolosi;

per sostenere economicamente i nuclei familiari che hanno un reddito inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.

Gli ANF vengono corrisposti dal datore di lavoro nel caso di lavoro dipendente, il quale li recupera sui contributi da pagare per ciascun lavoratore, oppure vengono corrisposti direttamente dall’INPS con pagamento semestrale quando il soggetto richiedente è: iscritto alla Gestione Separata INPS, disoccupato percettore di prestazioni di sostegno al reddito, ovvero appartenente alla categoria dei lavoratori domestici, colf e badanti.

È possibile richiedere la corresponsione degli assegni al nucleo familiare nei seguenti casi:

  • figli ed equiparati, quali: figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono; figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio; figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
  • fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
  • nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
  • familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
  • familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
  • minori in accasamento etero-familiare;
  • familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

La domanda fino al 31 marzo

La richiesta di ANF si effettua entro il 1° luglio tenendo in considerazione i redditi prodotti nell’anno precedente. Ad ogni modo la domanda di attribuzione degli assegni al nucleo familiare, fino al 31 marzo deve essere presentata:

  • al datore di lavoro in caso di lavoratori dipendenti;
  • all’INPS in caso di attività di lavoro autonomo, disoccupazione, pensione, lavoro domestico.

A partire dal 1° aprile 2019 la situazione cambia in quanto non sarà più possibile presentare domanda di ANF direttamente tramite il datore di lavoro con modello ANF/DIP SR16 per i lavoratori privati, bensì direttamente sul sito INPS.

Qualora poi variasse la composizione del nucleo familiare o in caso di modifiche delle condizioni che danno titolo all’ottenimento dell’assegno al nucleo familiare, il lavoratore interessato deve presentare – sempre in modalità esclusivamente telematica – una domanda di variazione per il periodo di interesse.

La domanda di ANF dal 1° aprile

Andando alle specifiche modalità di domanda che sarà necessario utilizzare dal prossimo 1° aprile, l’INPS specifica che la domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata esclusivamente in via telematica mediante uno dei seguenti canali:

  • direttamente dal lavoratore, attraverso il servizio online dedicato, disponibile sul sito inps.it. Sarà possibile accedere tramite PIN dispositivo, Identità Digitale SPID, ovvero con Carta Nazionale dei Servizi CNS;
  • avvalendosi dell’aiuto di patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se il soggetto non è in possesso di apposito PIN INPS.

Casistiche particolari

Andiamo poi a casistiche particolari:

  • ditte cessate/fallite: la domanda dovrà essere inoltrata direttamente all’INPS seguendo le istruzioni della Circolare INPS n. 136/2014 quando il datore di lavoro del soggetto non è più attivo in quanto cessato ovvero fallito, nel limite della prescrizione quinquennale;
  • OTI: la domanda continua a essere effettuata in modalità cartacea con il modello ANF/DIP SR16, da presentare al proprio datore di lavoro, per i dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo (OTI);
  • ANF arretrati: per le prestazioni familiari relative ad anni precedenti ovvero per periodi lavorativi alle dipendenze di un altro datore di lavoro, le somme dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso il quale il soggetto prestava la propria attività lavorativa nel periodo di richiesto;
  • per i periodi fino al 30 giugno 2019: le domande presentate al datore di lavoro fino al 31 marzo 2019 saranno effettuate con il Modello SR16, mentre se la domanda è effettuata dopo il 1° aprile, bisognerà procedere con domanda telematica;
  • per le domande già inoltrate e valide fino al 30 giugno: fino a tale termine varrà a domanda effettuata per il tramite del datore di lavoro. A seguito di ciò, la domanda dovrà essere presentata direttamente dal lavoratore avvalendosi direttamente del sito INPS o chiedendo l’aiuto di patronati e intermediari dell’Istituto.

L’iter dopo la domanda

Per i lavoratori dipendenti non agricoli delle aziende private e attive dal primo aprile prossimo sarà necessario inviare la domanda telematicamente; a seguito di ciò l’Istituto si occuperà della definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta, con conseguente individuazione degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti, sulla base del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Al cittadino richiedente verranno inviati solamente gli eventuali provvedimenti di reiezione (ANF58) e non più anche quelli di accoglimento (ANF43).

La domanda potrà comunque essere consultata direttamente nella specifica sezione di consultazione della domanda, disponibile nell’area riservata del sito INPS, accedendo con le proprie credenziali.

Istruzioni di gestione per i datori di lavoro

Gli importi calcolati dall’istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, il quale potrà prenderne visione utilizzando una specifica utility sul sito internet INPS, entrando nel Cassetto Previdenziale dell’azienda; all’interno l’Istituto indicherà il codice fiscale del lavoratore dell’azienda e – se presente e diverso dal lavoratore – anche quello del richiedente (es. nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).

Sulla base degli importi teoricamente spettanti che saranno individuati dall’istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, sulla base della tipologia di contratto sottoscritto e della presenza o assenza dal lavoro nel periodo di riferimento. Gli importi come sempre verranno erogati direttamente dal datore di lavoro con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, provvedendo al relativo conguaglio con le denunce mensili, fermo restando che la somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella indicata da parte dell’Istituto.

Regime transitorio

Come detto, fino al 31 marzo le domande potranno essere inviate in modalità cartacea: di conseguenza fino al 30 giugno 2019 i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e procedere al relativo conguaglio in modalità “duale”: da una parte sula base di domande cartacee, dall’altra sulla base di domande telematiche.

Per gli assegni al nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino al 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà utilizzare le modalità finora utilizzate, calcolando l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, ed effettuando il relativo conguaglio al più tardi nella denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019; dopo tale data non sarà più possibile effettuare i conguagli per assegni al nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

Antonella Madia

28 marzo 2019