L’INPS ha emanato la circolare annua con la quale comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti, relativamente al 2019, da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata. Cerchiamo di farte il punto della situazione…
L’INPS ha emanato la circolare annua con la quale comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti, relativamente al 2019, da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata
L’INPS con la circolare n. 19, del 6 febbraio 2019, in riferimento alla Gestione Separata, ha fornito le aliquote contributive, le aliquote di computo e i minimali e massimali applicabili per l’anno 2019, per gli iscritti a tale forma previdenziale di contribuzione.
Con il presente commento vediamo, quindi, di tracciare un quadro completo dei contributi dovuti per il 2019 per i soggetti iscritti ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla Gestione Separata presso l’INPS.
La gestione separata: cenni
La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini.
Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi (art. 2, c. 25):
- disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, cosa che poi è avvenuta col D.Lgs attuativo n. 103, del 10/02/96;
- aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti;
- disponendo l’iscrizione alla Gestione Separata di cui all’art. 2, c. 26:
- di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l’attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;
- della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, che f