L’INPS interviene in materia di minimali e massimali di contribuzione per gli iscritti alla Gestione Separata, chiarendo anche quali saranno le aliquote spettanti a ciascun soggetto in relazione alle specifiche condizioni della sua iscrizione alla predetta Gestione
La Circolare n. 19/2019 dell’INPS chiarisce minimali e massimali di contribuzione per gli iscritti alla Gestione Separata, chiarendo anche quali saranno le aliquote spettanti a ciascun soggetto in relazione alle specifiche condizioni della sua iscrizione alla Gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Premessa
Con la Circolare n. 19 del 6 febbraio 2019, l’Istituto Previdenziale si occupa della comunicazione delle aliquote, del valore minimale e del valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
Collaboratori
Per i collaboratori e le figure assimilate, a partire dall’anno 2018, ai sensi della L. n. 92/2012, art. 2, comma 57, l’aliquota contributiva e di computo è pari al 33%.
A tale valore vanno sommati altri contributi, i quali vanno ulteriormente a innalzare l’onere a carico del lavoratore; infatti, a tale valore base del 33% andrà aggiunto:
- 0,50%, ex art. 1, comma 788, della Legge