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Attività per imposte anticipate iscritte in bilancio: trasformazione in crediti d’imposta cedibili, compensabili e rimborsabili
Aspetti generali
Le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (DTA) delle imprese soggette all’IRES possono essere convertite in crediti di imposta, in presenza di condizioni normativamente stabilite.
Le disposizioni normative di riferimento sono costituite dall'art. 2, commi da 55 a 58, del D.L. 29.12.2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26. 2.2011, n. 10. Successive modificazioni e integrazioni sono state apportate con l’art. 9 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214. Per effetto dell’art. 1, commi da 167 a 171 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), l’agevolazione è stata estesa anche all’IRAP.
In seguito è intervenuto il D.L. 27.6.2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2015, n. 132, il cui art. 17 dispone che non sono più trasformabili in credito d'imposta le DTA relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali [mentre rimarrebbero convertibili le DTA relative a svalutazioni e a perdite su crediti non ancora dedotte].
Questa disposizione risulta applicabile alle DTA iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso all’entrata in vigore del decreto, e quindi, per i soggetti con esercizio solare, alle DTA iscritte per la prima volta nel bilancio 2015.
L'art. 1, commi 850-851, della legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015, n. 208), ha ulteriormente modificato il regime di conversione delle DTA in crediti di imposta.
In particolate, con riferimento agli enti bancari soggetti a procedura di risoluzione, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 16.11.2015, n. 180, è previsto che la trasformazione delle DTA in credito d'imposta decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati risultanti dalla medesima situazione contabile.
Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data di avvio della risoluzione, inoltre, non sono deducibili le componenti negative corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito di imposta.
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per altri approfondimenti vedi anche l'intervento di Giancarlo Modolo: clicca qui