Le regole per l’utilizzo delle perdite fiscali IRES si sono irrigidite nel tempo, creando non pochi dubbi applicativi. Un recente intervento della Cassazione ha chiarito quale disciplina va applicata quando si riportano le perdite pregresse: conta l’anno in cui si usano, non quello in cui si sono generate. Un passaggio tecnico che può fare la differenza.
L’articolo 84 del TUIR prevede le modalità con le quali le perdite fiscali Ires possono essere utilizzate in compensazione con gli utili maturati e conseguiti negli anni successivi. La norma, come si ricorderà, è andata negli anni ad irrigidire i vincoli.
I vincoli all’utilizzo delle perdite fiscali
In particolare, prima delle modifiche introdotte dal DL 6.7.2011 n. 98, la perdita di un periodo d’imposta poteva essere computata interamente in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trovava capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.
Dopo le modifiche, la stessa perdita poteva essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Con la riforma del 2011, inoltre, è venuto meno il limite temporale quinquennale di riporto in avanti delle perdite ed è stato invece introdotto un limite di periodo per cui è consentito l’impiego delle perdite in misura non superiore all’80% del reddito imponibile.
Tale importante modifica normativa ha posto almeno un quesito, che possiamo riassumere indicando un caso pratico, sul quale si è espressa la Cassazione recentemente.
Il cambio di norma vale per l’esercizio di utilizzo delle perdite
Una società nella dichiarazione periodo di imposta 2011 scomputava dal reddito imponibile, per il loro intero ammontare, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta (perdite che potevano essere scomputate dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi senza alcun limite di tempo).
L’Agenzia delle entrate provvedeva a riprendere a tassazione il 20% del reddito dichiarato, poiché l’articolo 84 del TUIR nel testo vigente alla data di utilizzo delle perdite, ne consentiva la deduzione nella suddetta misura massima dell’80%.
Il dubbio dunque è: la disciplina applicabile per la compensazione delle perdite è quella in vigore nell’esercizio in cui esse si sono formate o quella in vigore nell’esercizio in cui esse sono utilizzate in compensazione?
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 10919 del 25 aprile 2025, ha affermato che la riforma del 2011 ha espressamente previsto, in deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie di cui all’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, che le nuove disposizioni esplicano efficacia a partire dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge.
La novellata disciplina di utilizzo delle perdite è applicabile dunque anche alle perdite maturate nei periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore della riforma.
In caso di riporto delle perdite pregresse deve applicarsi la legislazione vigente nel periodo di imposta nel quale il contribuente si avvale della facoltà di portare in diminuzione del reddito le perdite degli esercizi precedenti e non quella in cui le perdite si sono formate.
NdR: per agevolare la memorizzazione dei contenuti trattati, aggiungiamo il diagramma che segue, generato con il supporto dell’intelligenza artificiale, che sintetizza visivamente i concetti principali esposti nel testo.
NdR: potrebbero interessarti…
Il riporto delle perdite fiscali nelle fusioni
Rettifica delle perdite fiscali: smentita la tesi sfavorevole della Cassazione
Danilo Sciuto
Venerdì 30 Maggio 2025