L’articolo approfondisce il tema dei fondi oneri e rischi in bilancio. Trattasi di accantonamenti riferibili a passività di natura certa, riferite a componenti negative di competenza del periodo oggetto della chiusura del bilancio e devono essere fatti secondo stime realistiche, tenendo in considerazione tutte le informazioni utili alla loro valutazione. L’articolo è corredato di esempi pratici di scritture contabili
Fondi oneri e rischi – Premessa generale
Come noto l’art. 2424-bis del codice civile detta le regole a cui gli amministratori si devono ispirare per il loro eventuale stanziamento ovvero “la competenza economica” (devono riferirsi a fatti inerenti all’esercizio) e la “prudenza” (devono stanziare tali accantonamenti al fine di rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione aziendale).
Lo stesso Codice civile prevede che i “Fondi oneri e rischi” sono riferibili a passività di natura certa riferite a componenti negativi di competenza del periodo oggetto della chiusura del bilancio (questi stanziamenti devono essere fatti secondo stime realistiche tenendo in considerazione tutte le informazioni utili alla loro valutazione).
Vi è da dire infine che anche il principio contabile OIC 31, applicabile nella nuova versione a partire dai bilanci degli esercizi iniziati a far data dal 1° gennaio 2016, ha introdotto alcune significative novità (lo stanziamento di tali voci in bilancio determina l’analisi della probabilità che viene attribuita al verificarsi di un evento futuro che può essere:
– probabile;
– possibile o remoto (dipende dal fatto che tali eventi si avverino o meno e la classificazione del “grado di probabilità” dell’accadimento inciderà sulla necessità di procedere o meno con la rilevazione di un fondo per rischi e oneri).
Nota: il principio OIC 31 ha previsto specificatamente delle regole di prima applicazione, ha introdotto una specifica voce (B.3 dello Stato patrimoniale) destinata ad accogliere la rilevazione dell’eventuale fair value negativo degli strumenti finanziari derivati e |