La responsabilità del professionista: giurisprudenza

Rassegna giurisprudenziale sulla responsabilità tributaria e fallimentare diretta del professionista.

La responsabilità tributaria e fallimentare del commercialista o consulente

responsabilità tributaria e fellimentare del commercialistaIniziamo quest’oggi a pubblicare un paio di puntate dedicate all’argomento della responsabilità a cui un professionista può andare incontro, nell’ambito della propria professione.

Tale tema può essere affrontato da diversi punti di vista, poiché esso comportando diverse ricadute sia nel rapporto con il cliente, sia in quello che lega il cliente e lo stesso professionista, con l’Erario.

Poiché l’attività di consulenza tributaria, d’altronde, non è un’attività protetta, potendo quindi essere esercitata anche da altri soggetti rispetto a quelli “classici”, queste problematiche non interessano solo chi esercita una libera professione, ma anche, genericamente, tutti coloro i quali instaurano un rapporto con il contribuente, a cui rendono informazioni e pareri in materia fiscale.

Le sentenze sono riportate per ordine di data, partendo dalle più datate, fino ad arrivare, nelle prossime puntate, a quelle recenti.

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Responsabilità del professionista in caso di irregolare tenuta della contabilità

La responsabilità del professionista per negligente svolgimento dell’attività professionale verso il proprio cliente presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno subito dal cliente stesso. Nel caso di specie (mancata impugnazione dell’accertamento fiscale) la responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Inoltre, la mera domiciliazione della documentazione contabile presso il commercialista non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un rapporto di opera professionale.

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 9917/2010)

 

Lo studio è responsabile per attività non riservate

Le attività ausiliarie comunque connesse all’esercizio dell’attività tipica della professione protetta non sono riservate ai professionisti – all’uopo in regime di associazione professionale – ben potendosi esercitare da chiunque anche senza l’ossequio delle forme e prescrizioni di cui all’art. 2, L. n. 1815/1939.

(Cassazione, sezione III civile, sentenza n. 25735/2008)

 

Niente sanzioni se la colpa è del professionista

La disciplina delle sanzioni tributarie esonera da responsabilità il contribuente che abbia omesso il pagamento del tributo per fatto esclusivamente imputabile al terzo all’uopo denunciato all’Autorità giudiziaria non rilevando gli ulteriori elementi richiesti dall’art. 1 della Legge n. 423 del 1995 in tema di sospensione del ruolo.

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 26848/2007)

 

Termini di prescrizione nella responsabilità per colpa

Il termine per la prescrizione del risarcimento del danno per colpa del professionista decorre a far data dalla manifestazione del danno all’esterno, e non dalla data del compimento della condotta professionale negligente.

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 26848/2007)

 

I danni cagionati a terzi in maniera involontaria

Non è sindacabile in sede di legittimità – se correttamente motivata – la valutazione del giudice di merito circa la colpa del professionista (nella specie commercialista); in particolare non presenta vizi logici la considerazione secondo cui il professionista se avesse esaminato con la dovuta diligenza gli atti tributari notificati al proprio cliente, constatando che essi contenevano avvisi di accertamento, avrebbe provveduto all’impugnazione degli atti stessi, data l’aspettativa di un imminente provvedimento di condono.

Non è sindacabile in sede di legittimità – se correttamente motivata – la valutazione del giudice di merito circa il presumibile esito di una controversia, ai fini della quantificazione del danno cagionato dalla colpa del professionista che non abbia impugnato un accertamento tributario.

(Cassazione, sezione III civile, sentenza n. 10966/2004)

 

La responsabilità del professionista nel contenzioso tributario

Il giudice di merito che accerti l’inadempimento o il cattivo adempimento del mandato difensivo da parte del professionista (nel caso di specie per aver presentato un ricorso alla commissione tributaria  senza adeguati motivi e per aver lasciato scadere i termini per il ricorso alla Commissione tributaria centrale) non può apoditticamente escludere l’esistenza di un danno con la considerazione che gli attori non abbiano fornito la prova che il ricorso – se correttamente impostato – sarebbe stato “senz’altro accolto”. Occorre infatti procedere – come in tutte le controversie di risarcimento per perdita di chances – ad una valutazione prospettica delle probabilità di esito positivo.

(Cassazione, sezione II civile, sentenza n. 22026/2004)

 

Il contribuente truffato dal proprio commercialista non paga le sanzioni

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, applicabile ai procedimenti in corso ex art. 25 del medesimo decreto, è necessario che “Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” e, quindi, ai fini della responsabilità, occorre che l’azione od omissione, oltre che cosciente e volontaria, sia anche colpevole, cioè che si possa rimproverare all’agente di avere tenuto un comportamento quanto meno negligente. Ne consegue l’inapplicabilità delle sanzioni nel caso in cui l’inosservanza di adempimenti fiscali sia dipesa unicamente dal comportamento fraudolento del commercialista del contribuente (nel caso di specie, il giudice di merito, con accertamento in fatto immune da vizi logico-giuridici, aveva affermato che nessun addebito era da rivolgere al contribuente, che aveva sottoscritto le dichiarazioni Iva consegnandole al commercialista insieme alle somme necessarie per i versamenti consequenziali; ed era stato vittima della condotta delittuosa del commercialista stesso che si era appropriato delle somme e non aveva provveduto all’inoltro delle dichiarazioni fiscali)

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 17579/2003)

 

La bancarotta ricade sui liberi professionisti che sono stati ispiratori della manovra a danno dei creditori

Quando il cattivo suggerimento è consapevole, scatta il concorso in bancarotta fraudolenta. Il commercialista o l’avvocato che aiuta la società in fallimento a sottrarre beni ai creditori concorrono nel reato di bancarotta quando, essendo consapevoli dei propositi distrattivi della società,  forniscano suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o assistano l’impresa nella conclusione dei relativi negozi o, ancora, svolgano attività dirette a garantire l’impunità o suscitino o rafforzino l’altrui proposito col proprio ausilio e con le preventive assicurazioni.

(Cassazione, sezione V penale, sentenza n. 569/2003)

 

Limiti alla responsabilità del commercialista per l’omessa dichiarazione

L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi legittima l’Amministrazione Finanziaria al ricorso all’accertamento d’ufficio su cui non rileva in alcun modo l’attribuibilità al commercialista, denunciato davanti l’autorità giudiziaria, di omissioni molteplici, anche di rilevanza penale.

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 12021/2002)

 

Il professionista risponde dinanzi al Tribunale civile per il ricorso presentato tardivamente.

Il professionista che, avendo ricevuto incarico di proporre ricorso tributario avverso un avviso di accertamento, presenti un ricorso inammissibile perché fuori termine, è responsabile, ai sensi degli artt. 1710 e 2229 del codice civile, del danno causato, senza che la sussistenza di tale danno possa essere esclusa dal giudice di merito sulla base della semplice e per di più inesatta considerazione che il ricorso avrebbe potuto essere respinto.

(Cassazione, sezione II civile, sentenza n. 4015/2002)

 

Concorso del commercialista nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti

La disciplina derogatoria alle regole del concorso di persone nel reato per come fissata dall’art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000,  non  esclude il concorso del commercialista nell’emissione  di  fatture  per  operazioni inesistenti. La priorità dell’iscrizione  nel  registro  delle  notizie  di reato  è  criterio   sussidiario   di   determinazione   della   competenza territoriale diretto  ad  escludere  l’indicazione  a  pioggia  di  diversi giudici competenti in relazione ai differenti  luoghi  di  emissione  delle fatture per operazioni inesistenti.

(Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 28341/2001)

 

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15 ottobre 2013

Danilo Sciuto