Secondo i Giudici di Corte di Cassazione contribuisce alla frode il commercialista che, pur rilevando anomalie nella contabilità, per il timore di perdere il cliente si avvale comunque di documentazione fittizia.
E’ questa la pronuncia che ha condannato un professionista per concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti che aveva tenuto la contabilità delle società indagate, registrando le fatture, trasmettendo il bilancio e predisponendo le dichiarazioni fiscali.
Condanna di commercialista per reato di dichiarazione fraudolenta: la vicenda processuale
Un commercialista, depositario delle scritture contabili di due società sottoposte a verifica da parte della Guardia di Finanza, veniva ritenuto responsabile, in concorso con gli amministratori, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti ex art. 2, D.Lgs. 10/3/2000 n. 74.
Secondo la tesi accusatoria il professionista era consapevole dell’attività illecita posta in essere da entrambe le società che avrebbe consentito di indicare nelle dichiarazioni fiscali ai fini IRES ed IVA, numerosi elementi passivi fittizi avvalendosi di documenti relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Il Tribunale di Como, con sentenza emessa il 21/03/2019 e la Corte di Appello di Milano, con sentenza 11/01/2021, confermavano l’impianto accusatorio, condannando il commercialista alla pena di due anni e sei mesi di reclusione.
Il professionista proponeva contro la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello, ricorso per cassazione contestando l’affermazione della sua responsabilità penale sotto il duplice profilo del dell’elemento psicologico e del contributo concorsuale alla frode.
Nella difesa di parte veniva sottolineata l’assenza di consapevolezza dei propositi illeciti dell’organizzazione, considerato che il compito del professionista si limitava al controllo formale della documentazione oggetto di registrazione contabile.
La soluzione giurisprudenziale
I Giudici di Legittimità investiti della questione hanno respinto le deduzioni di parte confermando le statuizioni delle Corti di merito.
Il commercialista, afferma la Corte di Cassazione, può concorrere ex art. 110 codice procedura