La disciplina speciale per le start up innovative e l'incubatore di start up certificato

Una guida approfondita che illustra le diverse semplificazioni (fiscali, previdenziali, societarie e fallimentari) relative alle società che agiscono da start up; la start-up innovativa è una società di capitali residente in Italia che ha come oggetto sociale esclusivo, “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.

La “start-up innovativa” è una sociEtà di capitali residente in Italia che ha come oggetto sociale esclusivo,

lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.

Il Decreto crescita-bis (D.L. 18 ottobre 2012, n.179) le ha concepite quali attivatori di processi di crescita, occupazione e competitività per l’intero sistema economico- produttivo.

Da qui la volontà, come spiega la relazione illustrativa1 del provvedimento, di creare “un ecosistema favorevole alle start-up innovative”, volontà che trova espressione nella disciplina speciale scritta in un’apposita sezione (sez. IX) del D.L. 179/2012, dettagliata e completa, contraddistinta da un regime di semplificazioni burocratiche, incentivi fiscali e contributivi, agevolazioni nei rapporti di lavoro e negli investimenti, che contempla anche l’ introduzione di una nuova tipologia societaria, il cd. “incubatore certificato”, col compito di sostenere operativamente e finanziariamente l’avvio e la crescita delle nuove società.

Il regime di favore riservato alle start-up opera per i primi quattro anni dallo loro costituzione.

La possibilità di rivestire lo status giuridico delle nuove società è riconosciuta ad imprese di nuova costituzione e ad imprese neo-costituite in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

L’introduzione delle start-up innovative nel nostro impianto normativo risponde alle esigenze ed alla logica che ha portato alla nascita di nuove forme societarie quali la S.r.l. semplificata2.

Non a caso sulle start-up innovative che rivestono la forma societaria di s.r.l. il Decreto crescita-bis detta specifiche disposizioni che, derogando con forza alle relative norme codicistiche, ora le assimilano alle società di capitali ora le slegano da alcuni limiti imposti a quest’ultime dal codice civile.

La disciplina delle start-up innovative è contenuta negli artt. da 25 a 31 del D.L. 179 del 18 ottobre 2012. Vediamone, articolo per articolo, le regole.

Start-up innovativa

La start-up innovativa, nella definizione data dall’art. 25 del D.L. 179/2012,

“è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti”:

Requisiti della start up innovativa – art. 25, c. 2, lett. a – f

la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemble ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche;
è costituita e svolge attività d’impresa da non piu’ di quarantotto mesi;
ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia
a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non e’ superiore a 5 milioni di euro;
non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
ha,    quale    oggetto    sociale    esclusivo,     lo    sviluppo,    la    produzione    e    la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
Ai requisiti riportati in tabella, il medesimo comma 2, aggiunge i seguenti, “ulteriori requisiti”, dei quali, almeno uno, deve essere posseduto dalla società:

Ulteriori requisiti della start-up innovativa – art. 25, c. 2, lett.h

le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.

Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto di beni immobili.

Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.

In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e’ assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Le imprese già costituite alla data del 20 ottobre 2012, data di conversione in legge del D.l. 179/2012, al fine di acquisire lo status di start-up inovativa possono attestare la titolarità dei requisiti richiesti dal comma 2, tramite dichiarazione scritta resa dal rappresentante legale e depositata, entro 60 giorni dalla stessa data, presso l’Ufficio del registro delle imprese.

Per le suddette società, la disciplina giuridica in argomento trova applicazione per un periodo ridotto e, precisamente:

  1. per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti;
  2. di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti;
  3. di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni

Accanto alle start-up innovative il decreto di cui trattiamo, ha previsto le “start-up a vocazione sociale”, start-up innovative che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, precisamente, nel settore dell’assistenza sociale, sanitaria, educazione-istruzione e formazione, tutela dell’ambiente ed ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-univeristaria, servizi strumentali alle imprese sociali, formazione extrascolastica, ricerca ed erogazione di servizi culturali.

L’incubatore di start-up certificato

L’incubatore di start-up innovative certificato, sinteticamente ridefinito dal medesimo D.L. 179/2012: incubatore certificato è

una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed e’ in possesso dei seguenti requisiti”:

Requisiti dell’incubatore di start-up certificato – art.25, c. 5

dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
Ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7.

Agli incubatori certificai si applicano le medesime misure previste per le start-up innovative.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 è autocertificato dall’incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del D.L.179/2012 ; il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 – adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative – è autocertificato dall’incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, con riferimento ai seguenti indicatori:

  1. numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell’anno;
  2. numero di start-up innovative avviate e ospitate nell’anno;
  3. numero di start-up innovative uscite nell’anno;
  4. numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
  5. percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all’anno, precedente;
  6. tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;
  7. capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate;
  8. numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza e sulla base di valori minimi che saranno individuati nel suddetto decreto del Ministero dello sviluppo

Iscrizione nel registro imprese

effetti della cancellazione di un'azienda dal registro delle impreseLe start-up innovative e gli incubatori certificati per poter beneficiare delle agevolazioni e degli incentivi ad essi riservati, devono essere iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c., appositamente istituita dalle CCIAA.

La sussistenza dei requisiti per l‘identificazione di entrambe le società, ai fini dell’iscrizione deve essere attestata, mediante apposita autocertificazione, dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese3.

Il rappresentante legale deve, inoltre, certificare il mantenimento dei requisiti descritti tramite una dichiarazione da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

Il mancato deposito di tale dichiarazione è equiparato ala perdita dei requisiti con le relative conseguenze e cioè la cancellazione d’ufficio, entro 60 giorni, dalla sezione speciale del registro delle imprese. Permane, invece, l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro 4.

La start-up innovativa ed l’incubatore certificato sono automaticamente iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese a seguito della compilazione e presentazione di una domanda in formato elettronico, contenente, rispettivamente, le seguenti informazioni5.

Start-up innovativa
DOMANDA

(informazioni richieste)

data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
sede principale ed eventuali sedi periferiche
oggetto sociale
breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo
elenco     dei     soci,     con     trasparenza     rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità
elenco delle società partecipate;
indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili
indicazione     dell’esistenza     di     relazioni     professionali,     di     collaborazione     o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca
ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
Incubatore certificato
DOMANDA

informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall’incubatore certificato alla data di iscrizione)

sede principale ed eventuali sedi periferiche
Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio
oggetto sociale
elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività
indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l’incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili
indicazione dell’esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari
indicazione dell’esperienza acquisita nell’attività di sostegno a start-up innovative

Agevolazioni in fase di avvio (art.26, c. 8)

La start-up innovativa e l’incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25 comma 8, sono esonerati:

  • dal pagamento dell’imposta di bollo;
  • dei diritti di segreteria per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese;
  • dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

Le deroghe al diritto societario (art.26)

L’art. 26 “Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio” introduce nella disciplina delle start-up innovative una serie di deroghe di cui alcune riguardanti tutte le le start-up innovative a prescindere, quindi, dalla veste giuridica scelta, altre soltanto le start-up innovative costituite in forma di S.r.l..

Iniziamo con le prime che attengono, in particolare, alle ipotesi di riduzione del capitale sociale contemplate nel codice civile e consistono nella previsione del rinvio di alcuni termini.

Le deroghe dell’art. 26 valide per tutte le start-up

1. La regola: riduzione del capitale per perdite – 2446 e 2482-bis  c.c.

Gli artt. 2246, c. 2, e 2482-bis, c. 4, c.c., per le s.r.l. impongono all’assemblea di adottare opportuni provvedimenti laddove il capitale sociale risulti – a causa di perdite – diminuito di oltre un terzo. In tale ipotesi, infatti, se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.

La deroga (art. 26, c. 1)

Rinvio della riduzione della perdita a meno di un terzo al secondo esercizio successivo

2.   La regola: riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale – artt. 2447 e 2482-ter c.c.

Ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter c.c., se il capitale sociale risulti – a causa di perdite – diminuito di oltre un terzo riducendosi al di sotto del minimo legale, occorre deliberare immediatamente la diminuzione del capitale e contemporaneamente aumentare lo stesso ad una cifra non inferiore a tale minimo oppure trasformare la società.

La deroga (art. 26, c. 1)

Possibilità di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo e non operatività, fino alla chiusura di tale esercizio, della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.

Le deroghe speciali per le società a responsabilità limitata (art.26)

1. La regola: 2468, c. 1, c.c. “Quote di partecipazione

L’art 2468, c. 1, c.c., dispone che le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Vieta quindi la circolazione e il trasferimento, attraverso forme di sollecitazione all’investimento delle quote di partecipazione nelle s.r.l.6.

La deroga: art. 26, c. 5, D.L. 179/2012

In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, comma 1, c.c., le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all’articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

2.  La regola: art. 2468, cc. 3 e 4, c.c.

L’art. 2468, cc. 2 e 3, c.c., dispone che i diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio, ovvero al conferimento, se previsto dall’atto costitutivo.

Il terzo comma del medesimo articolo prevede, inoltre, che ai singoli soci possano venire attribuiti particolari diritti riguardanti l’amministrazione o la distribuzione degli utili ma solo con il consenso di tutti i soci7.

La deroga: art. 26, coc. 2 ,3,7 D.L. 179/2012

L’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Può, inoltre, creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie.

L’atto costitutivo può altresì prevedere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

3. La regola: Operazioni sulle proprie partecipazioni (art. 2474 c.)

L’art. 2474 del codice civile rubricato “Operazioni sulle proprie operazioni” vieta di acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

La deroga: art.26, c. 6, D.L. 179/2012

Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’articolo 2474 del codice civile non opera se compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali8.

Deroghe al diritto fallimentare

Nella definizione del quadro normativo di favore riservato alle start-up le peculiarità dell’attività svolta è tenuta in considerazione anche con riguardo ad eventuali situazioni di crisi, escludendo le stesse all’assoggettamento alle norme fallimentari la cui applicazione comprometterebbe la possibilità di risolvere in tempi ristretti la situazione di sovraindebitamento.

Per tale ragione, infatti, l’art. 31 D.L. 179/2012 “Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo”, dispone che la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 della medesima legge

Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla presente sezione, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo…”.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. c. 2 lett. b, per “consumatore” si intende:

“il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Le start-up innovative, quindi, vengono assimilate alle persone fisiche, non imprenditori, in situazione di sovra indebitamento.

La deroga alle regole di diritto fallimentare riguarda tute le start-up innovative ed è applicabile soltanto per un periodo di quattro anni.

La norma non specifica la data di decorrenza di tale periodo (costituzione della società o dalla perdita dei requisiti).

Cessazione della start-up innovativa: effetti (art.31)

La disciplina giuridica delle start-up cessa di essere operativa decorsi 4 anni dalla data di costituzione. Analogamente, qualora essa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell’articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese, le misure ad esse riservate cessano di avere applicazione automaticamente.

Restano efficaci sino alla scadenza del relativo termine, i contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa e, per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell’atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell’articolo 26, limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.

Incentivi fiscali e contributivi: piani di incentivazione (art. 27)

incentivi fiscali per investimenti nelle start up innovativeIl ventaglio di agevolazioni riconosciute alle start-up include anche incentivi fiscali e previdenziali a favore della forza lavoro.

L’art. 27 rubricato “Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato” statuisce, in proposito, che il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati ad amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonchè dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari(attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del decreto) non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.

Ad alcune condizioni, però:

  • deve trattarsi di strumenti finanziari o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall’incubatore certificato con la quale i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonchè di quelli emessi da società direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato;
  • l’esenzione ha effetto con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del l.179/2012;
  • è necessario che gli strumenti suddetti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l’incubatore

In tale ultimo caso, il reddito di lavoro è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione.

Inoltre, è prevista la possibilità di compensare l’apporto di opere e servizi resi da terzi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, con azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi.

Anche tali strumenti non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui e’ operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

Non sono, invece, agevolate le vendite dei suddetti strumenti finanziari ai sensi del comma 5 dell’art, 27, infatti,

Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili”.

Incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative (art. 29)

Il decreto incentiva fiscalmente anche l’investimento nelle start-up innovative attraverso il riconoscimento di detrazioni a favore delle persone fisiche e dei soggetti Ires.

L’agevolazione è di tipo congiunturale, è prevista , infatti, per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Alle persone fisiche e giuridiche che investono nelle start-up innovative è riconosciuta una detrazione9 pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative (art. 29, c. );

A vantaggio dei soggetti Ires, è stabilito che non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative (art. 29, c. 4).

L’investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1 e 4, non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, rispettivamente l’importo di euro 500.000 e di euro 1.800.000. Deve essere mantenuto per almeno due anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi ma non è prevista alcuna sanzione

Le agevolazioni illustrate sono incrementate a vantaggio delle start-up a vocazione sociale e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. La detrazione prevista per le persone fisiche anziché al 19% è pari al 25% della somma investita e la deduzione riconosciuta ai soggetti Ires è pari al 27% della somma investita e non al 20%.

Bisognerà attendere un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per conoscere le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dalla disposizione e l’autorizzazione della Commissione europea cui è subordinata l’efficacia della disposizione del presente  articolo, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Agevolazioni relative ai rapporti di lavoro subordinato (art.28)

Nell’ambito delle agevolazioni a favore dell’occupazione, l’art. 28 (“Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative”) contempla la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, per lo svolgimento delle attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale della start-up.

In deroga al predetto limite di durata massima di trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attività può essere

Prorogato alla durata residua massima di 48 mesi a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Le disposizioni dell’art. 28 trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione della start-up inovativa, ovvero per il più limitato periodo previsto dallo stesso per le società già costituite.

La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up innovativa è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

A maggior tutela dei lavoratori, nel caso in cui venga stipulato un contratto a termine da parte di una società che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dall’art. 28 del Decreto crescita bis.

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20 novembre 2012

Cinzia Bondì

NOTE

1 Le finalità perseguite dal legislatore sono esplicitamente illustrate al primo comma del citato art. 25: “Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un ecosistema maggiormente favorevole all’innovazione, cosi’ come a promuovere maggiore mobilita’ sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali dall’estero”.

2 Cfr. Cinzia Bondì “La nuova srl semplificata trova il regolamento” in Consulenza n. 33/2012.

3 Art. 25, c. 10, D.L.179/2012:. “La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati: all’anagrafica, all’attività svolta, al bilancio, cosi’ come ai requisiti previsti al comma 5”.

Art. 25, c. 11, D.L. 179/2012: “Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l’incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l’accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet”.

4 Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

5 Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10.

6 Le s.r.l. sono infatti escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 24.02.1998, n. 58.

7 Art. 2468, c. 4, c.c..

8 L’art. 26, c. 7, prevede, infine, che “In ultimo, alle start-up innovative di cui all’articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le società di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

9 Art. 29, c. 2: “Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo”.

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