Start up innovativa e associazione in partecipazione

Nella start-up innovativa, l’associazione in partecipazione vìola il divieto di distribuzione di utili: il divieto di distribuzione dividendi deve, secondo il Fisco, essere inteso in senso ampio, e non limitato al concetto di utile di esercizio.

start up innovativaLa cosiddetta start up innovativa viene disciplinata dall’articolo 25 del D.L. n. 179/2012, il quale, tra le altre condizioni a cui si rinvia per snellezza di esposizione, prevede, alla lettera e) del comma 2, che non distribuisca e che non abbia distribuito utili.

Tale divieto è finalizzato a favorire l’investimento degli stessi utili per la crescita della start-up innovativa, ed esso è quindi a tutela del comportamento virtuoso che la norma agevolativa intende premiare con le corrispondenti agevolazioni fiscali, anche tramite il contratto di associazione in partecipazione.

Un caso particolare è stato posto all’attenzione dell’agenzia delle entrate da una Srl iscritta dal 2020 nel registro delle imprese come “start-up innovativa, che aveva sviluppato un servizio innovativo che comporta per la start-up il sostenimento di ingenti costi di investimento.

 

La start up innovativa che sottoscrive un accordo di associazione in partecipazione

La società è, pertanto, intenzionata a realizzare una partnership con investitori, sia persone fisiche sia imprese, disposti ad accollarsi alcune spese, in cambio della partecipazione agli utili.

Una partnership che assumerebbe la veste di associazione in partecipazione con apporto di capitali, a fronte del diritto spettante all’associato di partecipare agli utili derivanti dallo specifico affare.

Considerato il suddetto articolo 25, comma 2, lett. e) del D.L. n. 179/2012, la società chiede se tale divieto risulti operante anche nel caso di attribuzione di utili all’associato che apporta capitale nell’ambito di un contratto di associazione in partecipazione sottoscritto con la start-up.

Con la risposta n. 334 del 21 giugno 2022, l’Agenzia afferma che la normativa relativa alle start-up innovative preclude la distribuzione di utili anche nell’ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione.

Il divieto di distribuzione di utili è, infatti, finalizzato a favorire l’investimento degli stessi per la crescita della start-up innovativa: in caso contrario, verrebbe meno il comportamento virtuoso che la norma agevolativa intende premiare.

 

Associazione in partecipazione: regole fiscali

Al di là dell’inquadramento giuridico della figura dell’associazione in partecipazione, assume valenza dirimente la circostanza che il legislatore fiscale abbia equiparato il trattamento fiscale della remunerazione corrisposta in relazione ai contratti di associazione in partecipazione (allorché, come nel caso in esame, sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi) a quello della remunerazione dovuta in relazione a titoli e strumenti finanziari comunque denominati, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società.

Ai sensi dell’articolo 109, comma 9 Tuir, entrambi i tipi di remunerazione risultano indeducibili per il soggetto emittente/associante e, in base all’articolo 44, comma 1, rispettivamente lettere e) e f) Tuir, sia gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società, sia gli utili derivanti da associazioni in partecipazione sono per il percettore da considerarsi redditi di capitale (eccetto il caso di apporto di solo lavoro).

Il trattamento fiscale è, dunque, sia per l’associato che per l’associante, equivalente a quello di una partecipazione ad una società di capitali: la distribuzione dell’utile non è deducibile in capo all’associante, mentre il regime di imposizione fiscale, in capo all’associato varia a seconda che si tratti di un soggetto Ires, di un soggetto Irpef imprenditore o di un soggetto Irpef privato, secondo le rispettive regole previste per le diverse categorie di percettori.

In definitiva, conclude l’Agenzia, tenuto conto del relativo regime di tassazione, ove la start-up innovativa procedesse a corrispondere utili all’associato in partecipazione perderebbe i requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2 Dl n. 179/2012, che alla lettera e) dispone che la start-up non distribuisce, e non ha distribuito, utili.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 24 Giugno 2022