La normativa in tema di società start up innovative non è sempre di facile applicazione per la presenza di vari provvedimenti di legge e di prassi del Ministero dello sviluppo economico e dell’Agenzia delle entrate.
In questo contributo esaminiamo i provvedimenti fondamentali al fine di fornire un ricostruzione organica della normativa e delle possibili agevolazioni.
I requisiti delle Start up innovative
L’impresa start up innovativa è quella società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti (art. 25, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 – di seguito D.L.):
- i soci, persone fisiche, detengono per almeno 24 mesi, la maggioranza ecc. ecc. (lettera abrogata);
- è costituita da non più di sessanta mesi;
- è residente in Italia (Art. 73, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che possegga una sede produttiva o una filiale in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa (poiché l’attività è differente dalla costituzione, si deve intendere che una società costituita nell’anno X, possa aver iniziato l’attività nell’anno X + 2, nel qual caso il secondo anno di attività coincide con l’anno X + 4), il totale del valore della produzione annua, così come rilevato dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non supera il tetto di € 5 milioni;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili (il che significa che, in presenza di utili, questi devono essere stati accantonati e non distribuiti neanche in parte);
- presenta, come oggetto sociale esclusivo o prevalente, “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”;
- le sue origini non sono frutto di una fusione, scissione societaria ovvero di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- abbia almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- le spese in ricerca e sviluppo sono almeno pari al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.
Da questo conteggio, devono escludersi le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili.
Sono da comprendere, ai fini di questo provvedimento, tra le spese in ricerca e sviluppo, quanto riportato nell’Allegato A.
In assenza di bilancio nel primo anno di vita, il loro importo con dettagliata descrizione (= la loro effettuazione) è assunta attraverso dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
- impiego, in qualità di dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
- le spese in ricerca e sviluppo sono almeno pari al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.
- in ragione di almeno un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
- oppure, in ragione di almeno due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale (Art. 3, del regolamento contenuto nel Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270);
- “sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario, registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa”.
E’ stato chiesto se:
- il requisito della licenza d’uso di brevetto industriale insieme alla spesa in ricerca e sviluppo sono requisiti che consentono ad una costituita società l’iscrizione nel registro speciale delle imprese startup innovative.
Il Ministero dello sviluppo economico, con parere del 2 ottobre 2018, n. 348960, ha prima precisato che l’art. 25, del D.L. pone i due requisiti sopra richiamati (Privativa industriale e spese in ricerca e sviluppo), quali requisiti alternativi tra di loro e non cumulativi, non disdegnando la compresenza di ambedue i requisiti.
Orbene, il requisito della privativa, secondo il Ministero può riguardare la società sia come titolare, sia come depositario, ovvero di licenziatario.
Mentre, sotto l’aspetto del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), nessun ostacolo si frappone alla riutilizzazione in licenza della privativa, sotto il profilo abilitativo delle start-up, questo requisito può essere speso solo una volta o dal titolare o dal licenziatario;
- “un brevetto ornamentale possa essere ricompreso tra le “privative industriali”, tenendo presente che detto brevetto (nella fattispecie, si tratta di una batteria integrata nel telaio di bici elettriche) costituisce un titolo giuridico in base al quale il titolare ha “il diritto esclusivo di sfruttare un disegno o un modello in un territorio e per un periodo ben determinato, nonché di impedire che altri producano, vendano o utilizzino il proprio disegno o modello senza autorizzazione”.
L’ordinamento conferisce al titolare del disegno o modello innovativo il potere di godere e disporre in via esclusiva dei frutti dell’attività innovativa per un certo periodo di tempo così come si verifica per i titoli brevettuali ottenuti per le invenzioni vere e proprie e per i modelli di utilità.
Naturalmente, una tale parificazione consentirebbe alla società di poter accedere tra le pmi innovative, di cui all’art. 4, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito nella L. 24 marzo 2015, n. 33 (Assimilate alle start-up innovative, come precisato nello stesso Parere).
Il Ministero dello sviluppo economico, con Parere del 2 gennaio 2018, n. 513, dopo aver raccolto il parere della competente Direzione generale per la Lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, comunica che il titolo di proprietà industriale denominato disegno e modello registrato non è compreso tra i titoli di proprietà industriale individuati dalla norma (Art. 4, del citato D.L. 3/2015) e cioè tra: 1) il brevetto per invenzione (che può comprendere invenzioni biotecnologiche); 2) il brevetto per nuova varietà vegetale; 3) la topografia di prodotto a semiconduttori registrata;
- si premette che una start-up innovativa, in sede di presentazione del bilancio per micro imprese (Art. 2435-ter c.c.), ha attestato la sussistenza della soglia del 15% (del rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ed il maggiore tra il valore e il costo della produzione), comunicando che questo rapporto è stato ottenuto raccogliendo le spese di ricerca e sviluppo, capitalizzate nella voce brevetti tra le immobilizzazioni dello stato Patrimoniale, e quelle allocate nella voce costi per servizi del conto economico.
Quindi, la somma di tali spese è stata poi raffrontata con il costo della produzione (voce B del conto economico), utilizzato in quanto maggiore del valore della produzione, a cui sono state nuovamente sommate le stesse predette spese capitalizzate di R&S. Si chiede se “debba essere applicato o meno un principio di competenza economica. Se così fosse, nel caso di specie, dovrebbero esser prese in considerazione solo le spese presenti nel conto economico da raffrontarsi con il costo della produzione (voce B del conto economico)”.
Inoltre, il tecnico contabile della società ha richiamato il contenuto del paragrafo 61, dell’OIC 24.
La Camera di commercio querente ha ricordato i paragrafi 47, 48, 49, 101, dell’OIC 24 (si veda l’Allegato A).
Il Ministero dello sviluppo economico, con Parere del 29 dicembre 2017, n. 562754, ha concluso:
“che, al fine del mantenimento del requisito in questione, la società dovrà evidenziare la natura del costo, secondo i principi contabili sopra evidenziati ai fini della definizione del numeratore (e del relativo denominatore) da prendere in c