Start-up innovative: quali agevolazioni fiscali e contributive

Agevolazioni fiscali e contributive previste per le società che ricadono nella categoria delle start-up innovative.

start up innovative agevolazioni La start-up innovativa viene codificata con l’entrata in vigore della Legge n. 221/2012 (precisamente Sezione IX del testo), che ha convertito l’art.27 del D.Lgs 179/2012 (Decreto Crescita 2.0), con la quale il Governo ha adottato misure per lo sviluppo del Paese.

Le start-up innovative sono società di capitali con sede/filiale in Italia, costituite anche in forma cooperativa, aventi come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Il quadro completo delle misure di sostegno e vantaggio per le start-up innovative è riassunto nella circolare 16/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate.

 

Ma quali sono i requisiti necessari per essere una startup innovativa?

  • Essere costituita da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda e svolgere attività di impresa;

  • sede principale degli affari in Italia;

  • A partire dal secondo anno di attività il valore della produzione annua non superiore a 5mln di euro;

  • Non distribuisce e non ha distribuito utili;

  • Ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

  • Non è stata costituita da fusione, scissione o cessione d’azienda;

  • Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra: costo e valore totale della produzione della startup innovativa.

 

Le agevolazioni per l e start-uup innovative

Per sostenere tale fattispecie di impresa, oltre alla possibilità di raccogliere capitale di rischio attraverso portali on line (equity crowdfunding) il Governo ha previsto diverse agevolazioni:

– esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione al registro delle imprese e dal diritto annuale alle camere di commercio;

– agevolazioni fiscali per amministratori, dipendenti o collaboratori remunerati attraverso strumenti finanziari (ad es. stock option): le somme corrisposte sotto forma di strumenti finanziari o diritti di opzione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei destinatari;

– credito d’imposta del 35%sulle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato fino a un massimo di 200mila euro annui per ogni impresa;

– facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di cosiddetto “rinvio a nuovo” delle perdite e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, facoltà di differire la decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo;

– facoltà di utilizzare, per le start-up innovative costituite in forma di s.r.l., istituti ammessi solo nelle s.p.a., in particolare, la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi;

– deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity);

  • facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci;

  • sostegno all’internazionalizzazione, attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia;

  • maggiori possibilità nella gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa e nell’attività di controllo;

  • possibilità di assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi prorogabili di altri 12 mesi (arrivando quindi complessivamente a 48 mesi);

  • accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo Centrale di Garanzia,un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.

Ci sono anche altre nuove agevolazioni in materia di start-up innovative previste dall’Investment Compact:

– l’innalzamento da 15mila a 50mila euro per l’obbligo del visto di conformità per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti IVA;

– la possibilità di presentare l’atto costitutivo secondo un modello base, predisposto dal ministero dello Sviluppo Economico, anche con firma digitale, senza bisogno del notaio.

Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese vengano iscritte nell’apposita sezione del Registro Imprese riservata, alle start-up innovative.

È possibile restare nel Registro speciale delle start-up innovative per 60 mesi e non più 48 mesi, e questo allunga il diritto a tutte le agevolazioni di tipo fiscale che la norma prevede per le start-up innovative.

Non si ampliano, invece, le facilitazioni in materia di contratti di lavoro, per esempio sulla durata del tempo determinato.

Le agevolazioni fiscali previste per queste particolare nuove imprese (previste dal DL 179/2012, articolo 25 e seguenti) valgono per tutte le start up innovative.

L’unica eccezione era rappresentata dall’esonero dalle imposte di bollo e registro per l’iscrizione al registro delle imprese e dal pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio. In tal caso, il comma 8 dell’articolo 26, prevedeva una durata massima di quattro anni per questa agevolazione, e ora l’investment compact modifica questa parte, allungando il periodo a cinque anni.

 

Approfondisci: Le agevolazioni per le Start up innovative – con fac-simile di autocertificazione

 

2 ottobre 2015

Giovanna Greco